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641.4 STG CH-OW

Art. 20a Legge tributaria (StG) - Tassazione parziale dei redditi da partecipazioni del patrimonio aziendale

Tassazione delle persone fisiche - Imposta sul reddito - Reddito imponibile - Attività lavorativa autonoma
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Art. 20a LISt · Tassazione parziale dei redditi da partecipazioni del patrimonio aziendale

1. I dividendi, le quote di profitto, gli eccedenze di liquidazione e i benefici economici derivanti da azioni, partecipazioni in società a responsabilità limitata, quote di cooperative e buoni di partecipazione, nonché i profitti derivanti dalla cessione di tali diritti di partecipazione sono imponibili al 50 per cento dopo la deduzione delle spese attribuibili, qualora tali diritti di partecipazione rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale o del capitale di una società per azioni o di una cooperativa.

2. La tassazione parziale sui profitti da cessione è concessa solo se i diritti di partecipazione ceduti sono stati di proprietà della persona imponibile o dell’impresa individuale per almeno un anno.

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