Art. 157 Legge tributaria (StG)
Art. 157 StG
1. In caso di alienazione di immobili o quote di essi, viene applicata un'imposta sui trasferimenti di proprietà.
2. Sono equiparate alle alienazioni di immobili
a. * Gli atti giuridici che, in relazione al potere di disporre di un immobile, hanno lo stesso effetto di un'alienazione dal punto di vista effettivo ed economico (in particolare vendita, scambio, conferimento di un immobile in una società di persone, in una società per azioni o in una cooperativa, espropriazione, esecuzione forzata, ecc.);
b. Gravami sugli immobili con servitù di diritto privato o con limitazioni di proprietà di diritto pubblico, qualora incidano in modo permanente e sostanziale sulla gestione illimitata o sul valore di vendita degli immobili e il gravame avvenga a titolo oneroso;
c. * Trasferimento oneroso di un diritto di acquisto su un immobile, ingresso di terzi in un contratto di compravendita nonché rinuncia onerosa all'esercizio di tali diritti acquisiti su immobili.
3. In caso di scambio, ci sono più atti giuridici alla base. Ognuno costituisce un'alienazione.