Art. 11 Legge tributaria (StG) - Coniugi, partner registrati e figli sotto la tutela dei genitori
Art. 11 StG - Coniugi, partner registrati e figli sotto la tutela dei genitori · Coniugi, partner registrati e figli sotto la tutela dei genitori
1. Il reddito e il patrimonio dei coniugi, che vivono in matrimonio giuridicamente e di fatto non separato, vengono sommati senza riguardo al regime patrimoniale.
1a. Il reddito e il patrimonio delle persone che vivono in una unione registrata giuridicamente e di fatto non separata, vengono sommati. La posizione delle partner registrate o dei partner registrati corrisponde in questa legge a quella dei coniugi. Ciò vale anche per i contributi di mantenimento durante l'esistenza della partnership registrata, nonché per i contributi di mantenimento e la divisione patrimoniale in caso di convivenza separata e scioglimento di una partnership registrata.
2. Il reddito e il patrimonio dei figli vengono attribuiti al titolare della responsabilità genitoriale fino all'inizio dell'anno in cui diventano maggiorenni.
3. Il reddito da lavoro e i guadagni immobiliari vengono tassati autonomamente al minore.
4. Il reddito e il patrimonio dei figli sotto la responsabilità genitoriale comune di genitori non soggetti a tassazione congiunta vengono attribuiti a quel genitore al quale spetta la detrazione per figli a norma dell'Art. 37 par. 1 lett. b di questa legge.