Art. 101 Legge tributaria (StG) - Imposta minima sui terreni
Art. 101 StG - Imposta minima sui terreni · Imposta minima sui terreni
1. Le persone giuridiche sono tenute a versare una tassa minima sui loro immobili situati nel Cantone, purché l'importo della suddetta tassa sia superiore a quello delle imposte dovute basate sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.
2. La tassa minima fissa sugli immobili corrisponde a due per mille del valore fiscale netto degli immobili valutati non agricolamente conformemente agli articoli 45 e 47 comma 3 e due per mille del valore di rendimento degli immobili agricoli secondo gli articoli 47 commi 1 e 2 della presente legge.
3. Sono esonerate dalla tassa minima
a. le persone giuridiche per gli immobili sui quali viene esercitata principalmente l’attività della propria impresa;
b. le persone giuridiche per gli immobili con i quali assolvono funzioni nel settore degli alloggi sociali.
4. Se da una persona giuridica è detenuto un immobile nel quale l’attività principale è quella di un’altra persona giuridica, quest’ultima è esonerata dalla tassa minima, purché entrambe le persone giuridiche siano soggette a una gestione unitaria.