Art. 71 Legge sulle finanze cantonali (FHG) - Consiglio di Governo o Consiglio Comunale
Art. 71 FHG · Consiglio di Governo o Consiglio Comunale
1. Il Consiglio di Stato o il Consiglio comunale è in particolare responsabile di
a. le direttive fondamentali per l'investimento del patrimonio finanziario; fatte salve le disposizioni costituzionali o legali divergenti;
b. la modifica della destinazione del patrimonio amministrativo, a condizione che ciò non comporti alcuna spesa;
c. la conversione del patrimonio amministrativo non più necessario in patrimonio finanziario; fatta salva la declassificazione mediante abrogazione di un'ordinanza nell'ambito di competenza del consiglio cantonale o dell'assemblea comunale;
d. la redazione del bilancio, dei crediti d'impegno, dei crediti aggiuntivi e supplementari nonché del conto annuale a disposizione del consiglio cantonale o dell'assemblea comunale;
e. * la redazione della pianificazione delle attività e finanziaria rolling;
f. l'approvazione di superamenti di credito;
g. * lo scioglimento o la composizione di finanziamenti speciali;
h. l'alienazione di terreni del patrimonio finanziario;
i. * ...
j. la revoca di crediti d'impegno non utilizzati;
k. la regolamentazione in dettaglio dell'autorità d'istruzione;
l. il trasferimento di crediti globali non utilizzati nonché il trasporto di utili e perdite;
m. la costituzione o lo scioglimento di prefinanziamenti.
2. Il Consiglio di Stato può delegare le competenze di spesa a lui attribuite dalla costituzione o dalla legge ai dipartimenti e alla cancelleria di Stato nonché ad altri uffici.
3. Il Consiglio di Stato o il Consiglio comunale regola i dettagli della gestione del bilancio in disposizioni applicative o in un regolamento.