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Art. 8 Ordinanza sulla protezione dei monumenti storici e culturali (Ordinanza sulla protezione dei monumenti, DSV)

Misure di Protezione e Effetti
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Art. 8 Ordinanza sulla protezione dei monumenti architettonici e culturali (Ordinanza sulla protezione dei monumenti, DSV) - Piani di protezione

1. I panorami degni di tutela, gli oggetti culturali degni di tutela insieme al loro ambiente, nonché i siti e le zone archeologiche vengono posti sotto protezione dalle autorità competenti. Diventano così zone di protezione del panorama, oggetti di protezione, zone di protezione ambientale e zone di protezione archeologica.

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