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Ordinanza sulla stima ufficiale dei fondi e sul diritto di pegno immobiliare (Ordinanza sulle stime e sui pegni immobiliari) - Ambito di Applicazione

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (28)

Art. 1 Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca Art. 2 Ordinanza sulla stima e sull'ipoteca Art. 3 Ordinanza sulle stime e sugli oneri fondiari - Terreni agricoli Art. 4 Regolamento sulla stima e l'ipoteca Art. 5 Regolamento sulla Stima e sull'Ipoteca Art. 6 Ordinanza di Stima e di Ipoteca Fondiaria - Immobili non agricoli Art. 7 Ordinanza sulla stima e sui pegni immobiliari Art. 8 Regolamento sulla Stima e sull'Ipoteca Art. 8 Regolamento sulla Stima e sull'Ipoteca - Applicazione del Valore Art. 9 Ordinanza sulla stima e sull'ipoteca Art. 10 Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca Fondiaria - Valore di Mercato dei Terreni Edificabili Art. 10a Ordinanza sulla Stima e l'Ipoteca Art. 12 Ordinanza sulle Stime e sui Pegni Immobiliari - Valore Reale Art. 13 Ordinanza sulla stima e sul pegno fondiario - Valore reddituale Art. 14 Ordinanza sulla valutazione e sull'ipoteca Art. 16 Ordinanza sulla stima e sugli oneri fondiari Art. 17a Regolamento sulla Stima e sull'Ipoteca Fondiaria Art. 18 Ordinanza sulla Stima e dell'Ipoteca Art. 18b Regolamento sulla Stima e sull'Ipoteca Fondiaria Art. 18c Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca Art. 19 Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca - Rettifica Art. 20 Ordinanza sulla Stima e sui Pegni Immobiliari - Protocollo Art. 21 Regolamento sulle Stime e Ipoteca Art. 22 Ordinanza sulla Stima e sui Pegni Immobiliari Art. 23 Ordinanza sulla stima e sul pegno immobiliare - Disposizioni di esecuzione Art. 27 Stima e Regolamento Fondiario Art. 28 Regolamento sulla stima e sull'ipoteca Art. 29 Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca Fondiaria - Abrogazione del diritto precedente Art. 30 Ordinanza sulla Stima e sull'Ipoteca

Testo normativo (28 Articoli)

N. Stima ufficiale - Principi di valutazione - Disposizioni generali

1. Questo regolamento si applica alle stime di proprietà fondiarie per la costituzione di ipoteche, alla stima di terreni e impianti presso consorzi di campagna e arginatura, per la determinazione del valore di compensazione in una divisione ereditaria nonché alle stime nel rapporto di incarico per terzi.

2. Si applica alle stime secondo il diritto fiscale, nella misura in cui non vi siano disposizioni speciali contrarie.

N. Stima ufficiale - Principi di valutazione - Disposizioni generali

1. In base a quanto stabilito dal presente regolamento, con i suoi elementi costitutivi, si valutano i fondi secondo l'art. 655 del Codice Civile Svizzero (CCS).

2. I diritti e gli oneri associati ai fondi o alle strutture devono essere considerati nella valutazione.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Agricoli

1. È considerato agricolo un fondo che, secondo la legislazione agricola, è idoneo all'uso agricolo o orticolo.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Agricoli

1. Per i terreni agricoli devono essere determinati, a seconda dell'incarico

a. il valore reddituale ovvero il valore fiscale;

b. il valore di stima ipotecaria (limite di carico) per la costituzione dell'ipoteca secondo gli articoli 793 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS);

c. il valore venale;

d. il valore locativo degli alloggi.

2. Il valore reddituale ovvero il valore fiscale e il valore di stima ipotecaria (limite di carico) sono determinati secondo le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario rurale e delle relative disposizioni esecutive.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Agricoli

1. Il valore di reddito è al contempo il valore fiscale.

2. Come valore di stima dell’ipoteca fondiaria (limite di carico) si considera il valore di stima ai sensi della legge federale sul diritto fondiario rurale.

3. Per le foreste si applica un determinato criterio per metro quadrato, che deve essere stabilito dall'Ufficio cantonale per le foreste e lo sviluppo del territorio.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Beni Immobili Non Agricoli

1. Sono considerati terreni non agricoli quelli che non servono all’uso agricolo conformemente alla legislazione agricola. Anche i terreni agricoli, che sono stati acquisiti a scopo di speculazione o investimento di capitali e chiaramente servono a tali fini, vengono trattati come terreni non agricoli.

2. I terreni destinati esclusivamente o prevalentemente ad allevamenti commerciali o industriali, vivai, serre o attività simili vengono trattati come terreni non agricoli.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Beni Immobili Non Agricoli

1. Per i terreni non agricoli devono essere determinati, a seconda dell’incarico

a. il valore di mercato;

b. * il valore fiscale[9].

c.-d. * ...

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Non Agricoli

1. Come base per il calcolo del valore fiscale dei terreni non agricoli si utilizza il valore reale o il valore di rendita determinato dall'amministrazione fiscale.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Non Agricoli

1. Il valore di mercato corrisponde al prezzo di vendita ottenibile alla data di riferimento, in condizioni normali e senza considerare circostanze straordinarie o personali. Il termine valore di mercato è da considerarsi equivalente al termine valore di mercato utilizzato allo stesso modo.

2. I prezzi ottenuti a causa di circostanze personali o altre condizioni straordinarie nei singoli casi, come i prezzi tra parenti, prezzi di appassionati e prezzi speculativi, non devono essere presi in considerazione.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Non Agricoli

1. Nell'accertamento del valore di mercato dei terreni edificabili si devono tenere particolarmente in considerazione le condizioni locali, la posizione, la probabilità di edificazione e il livello di urbanizzazione.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Non Agricoli

1. Nel determinare il valore di mercato dei terreni destinati esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali o industriali, devono essere considerati in particolare il deprezzamento tecnico e l'idoneità degli impianti, le possibilità di utilizzo e le possibilità di vendita del terreno in modo adeguato.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Terreni Non Agricoli

1. Il valore reale di un immobile è costituito dalla somma del valore del terreno e del valore attuale delle costruzioni.

2. Per valore del terreno si intende il valore che il terreno in una zona edificabile raggiunge in situazioni simili e che presumibilmente può essere raggiunto per un periodo di tempo prolungato.

3. Il valore del terreno deve essere in un rapporto proporzionato all'uso e al valore complessivo dell'investimento della proprietà (classi di posizione).

4. Il valore attuale delle costruzioni corrisponde al valore nuovo, al netto del deprezzamento dovuto all'età delle costruzioni.

Stima Ufficiale - Principi di Valutazione - Stima dei Beni Immobili Non Agricoli

1. Il valore di rendimento di un terreno corrisponde al valore capitalizzato dell'affitto o del canone del terreno ad un tasso che, oltre a un interesse ragionevole sul capitale investito, tiene conto delle spese sostenute nella gestione del terreno.

2. Al rendimento appartengono anche i benefici del terreno destinati al fabbisogno personale del proprietario o della proprietaria.

3. Il valore di rendimento dei boschi viene calcolato secondo l'uso regolato dal piano di gestione o, in assenza di un piano di gestione, secondo l'uso consentito dalla gestione sostenibile. Se un bosco non è stato utilizzato, si fa riferimento alla crescita annuale del legname attesa in base alle condizioni locali.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. All'interno di un comune, i terreni vengono assegnati a determinate zone di valore fondiario.

2. Per ogni zona di valore fondiario all'interno della zona edificabile, viene stabilito il valore fondiario fiscalmente rilevante.

3. Al di fuori delle zone edificabili, per i terreni edificati si applica un valore fondiario ridotto in funzione della distanza dalla zona di valore fondiario più vicina.

4. Le zone edificabili senza valore fondiario assegnato (zone per edifici e impianti pubblici, zone monastiche, zone termali, zone per campeggio, zone verdi ecc.) vengono valutate individualmente dall'amministrazione fiscale, tenendo conto dell'uso specifico.

5. Il consiglio di governo emette per ogni comune un piano del valore fondiario con un massimo di dieci zone di valore in una fascia di prezzo compresa tra Fr. 200.- e 1 400.- per m². La fascia di prezzo può essere ridotta in base all'evoluzione del mercato immobiliare o aumentata di un massimo del dieci percento.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. Il Consiglio di Governo stabilisce i fattori della valutazione schematica e formale per la stima dei terreni ai sensi dell'articolo 23 di questo regolamento e li adatta se necessario. Tale adeguamento si applica simultaneamente a tutti i comuni, indipendentemente dal principio di rotazione secondo il comma 2.

2. La valutazione dei terreni avviene per ogni comune ogni sette anni in un anno solare separato con il seguente ordine: Sachseln, Lungern, Sarnen, Giswil, Alpnach, Kerns, Engelberg.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. La stima ufficiale del valore di mercato o ipotecaria deve essere effettuata, di regola, sulla base di un esame approfondito del fondo o dell'immobile.

2. Il proprietario, la proprietaria del fondo o un suo rappresentante deve assistere all'ispezione dell'oggetto della stima, fornire informazioni e, su richiesta, consentire la visione dei contratti di compravendita, locazione e affitto, dei piani di costruzione e dei calcoli volumetrici, nonché delle polizze assicurative.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. Se nel compendio, nella qualità giuridica o fattuale oppure nell'uso di un immobile si verifica un cambiamento sostanziale, viene effettuata una nuova stima d'ufficio o su richiesta del proprietario o della proprietaria dell'immobile.

2. I motivi includono in particolare

a. * nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, rinnovo o demolizione di edifici permanenti;

b. * divisione o fusione di immobili, qualora ciò comporti una variazione del valore complessivo;

c. * inclusione, esclusione o modifica di zone (pianificazioni d'uso).

3. L'amministrazione fiscale cantonale può effettuare nuove stime dopo trasferimenti di proprietà.

4. La richiesta di stima deve essere presentata all'amministrazione fiscale cantonale.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. L'amministrazione fiscale cantonale stabilisce il valore fiscale.

2. Essa può in particolare avvalersi di esperti, effettuare sopralluoghi o controlli e richiedere l'accesso ad altri documenti come contratti di compravendita, progetti edilizi, fatture, polizze assicurative, riepiloghi degli affitti, contratti di locazione, ecc.

3. L'amministrazione fiscale cantonale può determinare il valore fiscale in base al suo prudente apprezzamento, qualora la stima non possa essere fissata correttamente per mancanza di documentazione affidabile.

Stima Ufficiale - Procedura di Stima

1. L'acquisizione dei dati da parte dell'amministrazione fiscale mediante il procedimento di richiesta avviene in conformità alle disposizioni della legge cantonale sull'armonizzazione dei registri e della legge cantonale sulla protezione dei dati.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. Se una stima si rivela sostanzialmente errata a causa della mancata considerazione di fatti essenziali o di un'applicazione errata della legge, essa deve essere ridefinita d'ufficio.

2. Gli errori di calcolo vengono corretti dall'amministrazione fiscale cantonale.

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. L'amministrazione fiscale cantonale deve redigere per ogni stima legata al valore venale ufficiale o a valutazioni di pegni fondiari un verbale che consenta la verifica del risultato della stima.

2. ...

Stima Ufficiale - Procedura di Stima

1. Il valore fiscale viene comunicato alla persona soggetta a tassazione nella decisione di accertamento ordinaria. Le stime che non riguardano il valore fiscale vengono comunicate per iscritto al proprietario o alla proprietaria dell'immobile, all'usufruttuario o all'usufruttuaria, nonché agli altri committenti o committenti.

2. L'ufficio per l'agricoltura e l'ambiente trasmette al catasto competente il valore di stima agricolo ai fini del limite di gravame.

3. ...

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. Il libro fondiario segnala all'amministrazione fiscale cantonale la costituzione di proprietà per piani e le quote di comproprietà, i cambiamenti di proprietà e le mutazioni catastali. L'amministrazione fiscale cantonale è autorizzata ad esaminare i dati del libro fondiario, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei propri compiti.

2. ...

Stima ufficiale - Procedura di stima

1. Il Consiglio di Stato disciplina le valutazioni fiscali non agricole nelle disposizioni di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali

1. I valori stimati stabiliti in base alla normativa precedente continuano a essere validi fintanto che il terreno non viene rivalutato ai sensi dell'art. 16 o art. 18.

2. Come base per le nuove stime dei perimetri esistenti, devono essere utilizzati i valori iniziali indicati nei singoli protocolli perimetrali. Al fine di ottenere una valutazione corretta e giuridicamente equa, è necessario effettuare compensazioni, se del caso.

Disposizioni transitorie e finali

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