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Legge sulla stima ufficiale dei fondi e sul diritto di pegno immobiliare (Legge sulla stima e sui pegni immobiliari) - Consiglio di Stato

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (25)

Testo normativo (25 Articoli)

**Valutazione Ufficiale - Disposizioni Generali**

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulle stime ufficiali.

Stima ufficiale - Disposizioni generali

1. L'amministrazione fiscale cantonale è l'organo diretto del Dipartimento delle finanze nella direzione delle stime ufficiali.

2. È incaricata dell'esecuzione delle stime ufficiali, a meno che il diritto cantonale non designi un'altra autorità o ufficio.

Stima ufficiale - Disposizioni generali

1. L'amministrazione fiscale cantonale stima il valore dei terreni e degli impianti

a. per la costituzione di ipoteche;

b. per la determinazione del capitale perimetrale di consorzi fondiari e di bonifica;

c. per la determinazione del valore fiscale;

d. per la determinazione del valore di imputazione in una divisione ereditaria;

e. in qualità di incaricato per conto terzi.

**Valutazione Ufficiale - Disposizioni Generali**

1. I proprietari o le proprietarie dei terreni sono obbligati a collaborare nella stima dei terreni. Essi devono, su richiesta dell'amministrazione fiscale cantonale, fornire informazioni verbalmente o per iscritto, presentare libri contabili, documenti giustificativi e altri certificati nonché atti relativi alle operazioni commerciali.

2. Essi possono presso l'amministrazione fiscale cantonale esaminare i fascicoli di stima o richiedere una copia gratuita del verbale di stima.

3. Le persone incaricate della stima sono tenute a mantenere riservatezza sulle informazioni ottenute durante la loro attività nei confronti di terzi non autorizzati.

Stima ufficiale - Disposizioni generali

1. Gli uffici del Cantone e dei comuni forniscono gratuitamente all'amministrazione fiscale cantonale tutte le informazioni necessarie per effettuare la stima.

2. I dati possono essere trasmessi singolarmente, su liste o su supporti elettronici.

3. Possono essere resi accessibili anche tramite un sistema di richiamo. In questo caso, l'accesso ai dati deve essere regolato esattamente con un concetto di ruoli e autorizzazioni.

4. Le autorità di concessione edilizia segnalano il completamento di ristrutturazioni, nuove costruzioni e ampliamenti.

Fondamenti di stima

1. Per la stima sono determinanti in particolare lo stato, la posizione, la dimensione e il rendimento del bene oggetto di stima al momento della stima.

2. Quando la superficie o il volume di un oggetto o il rendimento non possono essere determinati con precisione, devono essere stimati.

3. L'amministrazione fiscale cantonale può, con il consenso del dipartimento delle finanze, richiedere perizie tecniche.

Fondamenti di stima

1. Per la valutazione, i terreni e le strutture sono classificati come agricoli e non agricoli.

2. I diritti di utilizzo degli alpeggi, i diritti forestali, le forze idriche sfruttate e diritti d'uso simili sono da trattare, a seconda del loro contenuto e scopo, come agricoli o non agricoli.

105. Basi di Valutazione

1. Se più fondi appartengono allo stesso proprietario o alla stessa proprietaria e costituiscono economicamente un'unica entità o sono altrimenti collegati da un legame giuridico stretto, possono essere valutati come un insieme.

Fondamenti di stima

1. Ai fini della determinazione dei valori degli edifici, ogni edificio principale e secondario riconoscibile strutturalmente come unità separata deve essere valutato individualmente.

2. Gli edifici che sono in comproprietà indivisa devono essere valutati nel loro insieme. Le quote di comproprietà divisibile devono essere valutate separatamente.

3. Le unità in condominio devono essere valutate separatamente.

1. Fondamenti di Valutazione - Mezzi di Ricorso

1. Contro il valore fiscale, i contribuenti possono presentare ricorso scritto all'amministrazione fiscale cantonale entro 30 giorni dalla notifica di ogni decisione di accertamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente delle imposte sugli utili e sul capitale. Il ricorso deve contenere una motivazione e una richiesta.

2. In tutti gli altri casi, può essere presentato ricorso scritto all'amministrazione fiscale cantonale entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere una motivazione e una richiesta. Hanno diritto a presentare ricorso il proprietario o la proprietaria del fondo, l'usufruttuario o l'usufruttuaria, nonché gli altri committenti o committenti.

1. Fondamenti di Valutazione - Mezzi di Ricorso

1. Per i valori fiscali stabiliti nella disposizione di accertamento si applicano i mezzi di ricorso previsti dalla legge fiscale.

2. In tutti gli altri casi, ogni persona avente diritto di ricorso può presentare reclamo scritto e motivato al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla notifica.

**1. Basi di Stima - Costi**

1. I costi delle stime ipotecarie, delle stime per la determinazione del valore di imputazione in una divisione ereditaria, così come delle stime in rapporto d'incarico per terzi, sono a carico del proprietario o della proprietaria del fondo, a meno che non debbano essere sostenuti dalla persona che ha conferito l'incarico.

2. Se il proprietario, la proprietaria, l'usufruttario o l'usufruttuaria richiede una stima del terreno, i costi sono a carico suo o sua.

3. I costi delle stime fiscali effettuate d'ufficio sono a carico del Cantone.

4. Per le stime di altro tipo, ove non sia prevista una ripartizione particolare, la persona che richiede l'incarico risponde dei costi.

5. Le tasse per il procedimento di ricorso sono riscosse secondo il regolamento di procedura amministrativa.

6. Il Consiglio di Stato regola la riscossione delle tasse tramite regolamento.

Diritto di pegno immobiliare

1. ...

2. Per i terreni agricoli si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Diritto Fondiario Agricolo.

Diritto di pegno immobiliare

1. Il limite di carico per la costituzione del diritto di pegno immobiliare è determinato dalle disposizioni degli articoli 793 e seguenti del Codice civile svizzero.

2. Per la costituzione di pegni fondiari su terreni agricoli si applicano le disposizioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.

Diritto di pegno immobiliare

1. Nell'atto di costituzione di ipoteche su capitale, dev'essere indicato il tasso d'interesse massimo da iscrivere nel registro fondiario.

Diritto di pegno immobiliare

1. La liberazione unilaterale dei diritti di pegno fondiario da parte dell'acquirente è consentita (Art. 828 CC).

2. L'importo della somma di riscatto è stabilito mediante una stima ufficiale (Art. 830 CC).

Diritto di pegno immobiliare

1. Un'ipoteca legale ai sensi dell'Art. 836 CCS, che prevale sulle ipoteche di diritto privato iscritte, esiste, salvo altre disposizioni legislative, senza iscrizione nel registro fondiario

a. per i contributi di diritto pubblico imposti per miglioramenti fondiari, opere idrauliche, strade, impianti di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque e simili per la durata di 20 anni;

b. per tutte le rivendicazioni fiscali direttamente connesse al fondo gravato (Art. 262 LIF).

2. I diritti di pegno legali non iscritti nel registro fondiario di importo superiore a Fr. 1.000.-, che non vengono iscritti nel registro fondiario entro quattro mesi dalla scadenza della rivendicazione sottostante, ma non oltre due anni dalla nascita della rivendicazione, non possono più essere opposti a terzi che confidano in buona fede sul registro fondiario dopo la scadenza del termine di iscrizione.

3. Sono fatte salve altre disposizioni legislative secondo le quali l'ipoteca legale si estingue se non viene iscritta nel registro fondiario entro quattro mesi dalla scadenza della rivendicazione sottostante, ma non oltre due anni dalla nascita della rivendicazione.

4. Se devono essere iscritti più diritti di pegno legali, essi hanno tra loro pari diritto di soddisfazione dal pegno, anche se di data diversa.

Diritto di pegno immobiliare

1. Il proprietario o la proprietaria di un edificio è obbligato a assicurarlo, almeno al valore attuale, contro i danni da incendio e da elementi naturali presso una compagnia assicurativa autorizzata in Svizzera.

2. Il valore assicurativo deve essere comunicato annualmente all'amministrazione fiscale cantonale nella dichiarazione dei redditi. L'amministrazione fiscale cantonale può esaminare le polizze assicurative durante le stime.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio cantonale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione mediante ordinanza.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'abolizione del limite di carico per gli atti di debito non agricoli si applica a quelli che vengono registrati nel registro fondiario dopo l'entrata in vigore di questa legge.

2. Le disposizioni sulla determinazione e fissazione dei valori fiscali patrimoniali e dei valori locativi propri, in particolare i doveri dei proprietari e delle proprietarie di immobili nonché i compiti dell'amministrazione fiscale cantonale secondo le disposizioni della legge sulla nuova regolamentazione della stima dei beni immobili, vengono applicate un anno prima della sua entrata in vigore.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le informazioni necessarie per la determinazione dei valori fiscali sono parte integrante della dichiarazione dei redditi e devono essere dichiarate dai contribuenti per la prima volta nella dichiarazione dei redditi del 2022.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le stime effettuate in base a questa legge secondo l'addendum del 16 aprile 2014 devono essere moltiplicate per il fattore 1,15, fino a quando non sarà effettuata una stima in conformità con l'addendum del 23 maggio 2024. Questo valore costituisce la base per il calcolo del valore fiscale netto ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della legge fiscale.

2. I valori locativi per immobili non agricoli ad uso proprio (valore locativo proprio), stabiliti in base a questa legge secondo l'addendum del 16 aprile 2014, sono validi fino a quando non sarà effettuata una stima del valore locativo per immobili non agricoli ad uso proprio (valore locativo proprio) conforme all'addendum del 23 maggio 2024.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di governo determina quando questa legge entrerà in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.

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