Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza concernente l'introduzione del diritto di protezione dei minori e degli adulti (AB KESR) - Competenza Esclusiva (ABKESR)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Nella competenza di un membro rientrano le seguenti attività di protezione dei minori
a. Presentazione della domanda di revisione dell'autorità parentale al tribunale di divorzio o separazione (Art. 134 cpv. 1 CC);
b. Approvazione dei contratti di mantenimento e revisione dell'autorità parentale in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 cpv. 3 e 287 CC);
c. Presentazione della domanda per la nomina di un rappresentante del minore nel processo di divorzio o separazione (Art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
d. Assenso all'adozione del minore sotto tutela (Art. 265 cpv. 3 CC);
e. Ricezione della dichiarazione di consenso del padre e della madre all'adozione (Art. 265a cpv. 2 CC);
f. * Assegnazione dell'autorità parentale all'altro genitore (Art. 297 cpv. 2 e 298b cpv. 4 CC);
g. * ...
h. * Accertamento dell'autorità parentale condivisa (Art. 298a cpv. 1 e 2 CC);
h1. * Regolamentazione sul conteggio dei crediti educativi (Art. 52bis cpv. 3 LAFam);
i. * Nomina del tutore per l'accertamento della paternità (Art. 308 cpv. 2 CC);
j. Rilascio dell'autorizzazione all'accoglienza di un figlio adottivo con l'intento di adozione futura e supervisione dell'affido di minori (Art. 316 cpv. 1bis CC, Art. 2 cpv. 2 OAd);
k. Disposizione per la stesura di un inventario e della presentazione periodica dei rendiconti e delle relazioni sul patrimonio del minore (Art. 318 cpv. 3 e 322 cpv. 2 CC);
l. Ricezione dell'inventario del patrimonio del minore alla morte di un genitore (Art. 318 cpv. 2 CC);
m. Autorizzazione a intaccare il patrimonio del minore (Art. 320 cpv. 2 CC);
m1. * Decisioni su questioni di competenza (Art. 442 e 444 CC);
m2. * Trasferimento della misura vigente all'autorità del nuovo domicilio (Art. 442 e 444 CC);
n. Disposizione di una tutela rappresentativa per il nascituro al fine di salvaguardare i diritti ereditari (Art. 544 cpv. 1bis CC);
o. Comunicazione al controllo degli abitanti competente sulla concessione dell'autorità parentale e tutela dei minori;
p. Comunicazione della nomina del tutore all'ufficio di esecuzione (Art. 68c LEF);
q. Esame del bilancio e della relazione (Art. 415 e 425 CC);
q1. * Disposizione di provvedimenti cautelari e superprovvisori (Art. 445 CC);
r. Presentazione di una denuncia penale (Art. 30 cpv. 2 del Codice Penale Svizzero).
2. Nella competenza di un membro rientrano le seguenti attività di protezione degli adulti
a. Revisione, interpretazione e integrazione del mandato precauzionale e assegnazione delle istruzioni all'incaricato (Art. 363 e 364 CC);
b. Assenso agli atti giuridici del coniuge nell'ambito della gestione straordinaria del patrimonio (Art. 374 cpv. 3 CC);
c. Determinazione della legittimazione a rappresentare in caso di misure mediche (Art. 381 e 382 cpv. 3 CC);
d. Stesura di un inventario e disposizione della stesura di un inventario pubblico (Art. 405 cpv. 2 e 3 CC);
e. Esame del bilancio e della relazione (Art. 415 e 425 CC);
f. Trasferimento della competenza per il rilascio di una persona all'istituzione (Art. 428 cpv. 2 CC);
g. Comunicazione all'ufficio dello stato civile dell'esistenza di una tutela completa o di un mandato precauzionale (Art. 449c CC);
h. Provvedimento esecutivo (Art. 450g CC);
i. Informazione sull'esistenza di una misura di protezione degli adulti e concessione del diritto di accesso agli atti (Art. 451 cpv. 2 e 449b CC);
j. Comunicazione della capacità d'agire limitata o revocata ai debitori (Art. 452 cpv. 2 CC);
k. Presentazione della domanda per l'emanazione di un inventario ereditario (Art. 553 cpv. 1 CC);
k1. * Decisioni su questioni di competenza (Art. 442 e 444 CC);
l. * Trasferimento della misura vigente all'autorità del nuovo domicilio (Art. 442 e 444 CC);
l1. * Disposizione di provvedimenti cautelari e superprovvisori (Art. 445 CC);
m. Comunicazione della gestione patrimoniale da parte di un tutore o di una persona incaricata della protezione all'ufficio di esecuzione (Art. 68d LEF);
n. Presentazione di una denuncia penale (Art. 30 cpv. 2 del Codice Penale Svizzero).
1. Il membro singolo competente ha il diritto, in casi particolari, di sottoporre la questione al Collegio per una decisione.
1. Alle comunità vengono addebitate annualmente, entro e non oltre la metà di febbraio dell'anno successivo all'anno di esercizio
a. il corrispettivo per l'organizzazione delle autorità cantonali (Art. 23 EV KESR) dal Dipartimento delle Finanze;
b. i costi delle misure che sono state prefinanziate dal Cantone e che non possono essere pagate con il patrimonio della persona interessata (Art. 24 EV KESR), dall'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
1. Sulle richieste di risarcimento danni e di riparazione morale fino a 10.000 franchi, che sono di competenza di tutori e curatori e in relazione a una misura in corso, decide, in sostituzione del Consiglio di Stato, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti stabilisce l'indennità e il rimborso spese dei tutori e delle tutrici di solito con l'approvazione del rendiconto.
2. L'indennità e il rimborso spese sono addebitati al patrimonio amministrato della persona assistita o fatturati a terzi obbligati a prestare assistenza, nella misura in cui ciò appaia ragionevole.
3. In caso di mancanza di patrimonio o di assenza di terzi obbligati a prestare assistenza, l'indennità e il rimborso spese sono a carico del comune di residenza competente. Una persona è considerata priva di patrimonio se il suo patrimonio netto è inferiore a Fr. 25 000.-.
4. In caso di relazioni di chiusura dovute al decesso della persona assistita, l'indennità e il rimborso spese sono addebitati al patrimonio ereditario, nella misura in cui questo sia sufficiente. I costi residui sono a carico del comune di residenza competente.
5. I mandatari privati possono rinunciare a un'indennità a favore del patrimonio della persona assistita. La rinuncia deve essere espressamente comunicata all'autorità di protezione dei minori e degli adulti al momento dell'approvazione del rendiconto.
6. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disciplinare più dettagliatamente l'indennità e il rimborso spese mediante un regolamento.
1. L'indennità è determinata in base all'entità e alla complessità dei compiti assegnati ai tutori dal diritto federale o cantonale nonché dall'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2. Gli sforzi che non rientrano nei compiti propri dei tutori, ma che risultano necessari, possono essere compensati separatamente.
3. Tali sforzi devono essere concordati previamente con l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
1. L'indennità per la gestione del mandato della curatrice o del curatore ammonta al massimo a CHF 5.000 all'anno.
2. In via eccezionale, può essere stabilita un'indennità superiore se sono stati assegnati compiti molto estesi, complessi o speciali.
3. Le spese di viaggio vengono inoltre compensate con un'indennità annuale forfettaria compresa tra CHF 100 e un massimo di CHF 300, a seconda dell'impegno. Le spese di viaggio più elevate devono essere indicate in dettaglio.
4. Per le spese vive come affrancature, telefono ecc., può essere percepita, al posto di una rendicontazione dettagliata, una somma forfettaria annuale che di norma ammonta a CHF 200. Le spese vive più elevate devono essere indicate in dettaglio.
1. Per l'indennizzo di professionisti privati, in particolare avvocati e fiduciari, si applicano fondamentalmente le tariffe secondo l'art. 6 delle presenti disposizioni esecutive.
2. Qualora con l'assunzione del mandato siano connesse mansioni che richiedono competenze specifiche e che non coincidono con quelle della curatrice o del curatore, l'indennizzo può essere determinato discrezionalmente secondo dettagliate note di onorario. Se disponibili, vanno utilizzate le tariffe minime dell'associazione professionale di categoria.
1. Le persone con residenza nel Cantone Obvaldo possono depositare i loro mandati precauzionali presso l'Autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti.
2. In caso di cambio di residenza in un altro cantone, la persona che ha depositato il mandato deve ritirarlo presso l'Autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti e, se necessario, informare l'ufficio dello stato civile del nuovo luogo di deposito.
1. Le autorità tutorie comunali trasferiscono i fascicoli dei casi pendenti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti entro e non oltre il 31 dicembre 2012 secondo le indicazioni di quest'ultima.
2. I fascicoli dei casi conclusi sono conservati dalle autorità tutorie negli archivi comunali. I fascicoli devono essere conservati per almeno 10 anni a disposizione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Successivamente, i fascicoli devono essere offerti all'archivio di Stato prima di un'eventuale distruzione; quest'ultimo, se necessario, consulta l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
1. Se l’indennità e il rimborso spese delle tutele sono stabiliti dall’autorità tutoria competente entro il 31 dicembre 2012, essa applica il relativo regolamento comunale delle tasse per l'intero periodo di indennizzo.
2. Se l’indennità e il rimborso spese delle tutele sono stabiliti dall’autorità per la protezione dei minori e degli adulti, essa applica per gli sforzi fino al 31 dicembre 2012 il relativo regolamento comunale delle tasse e per gli sforzi a partire dal 1° gennaio 2013 le presenti disposizioni esecutive.
1. ...[7]
1. Queste disposizioni esecutive entrano in vigore il 1º gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 8 e 9, che entrano in vigore già il 1º agosto 2012.