Legge d'introduzione alla legge sul partenariato (EG PartG) - Oggetto (EGPARTG)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Questa legge attua la legge sulle unioni civili, che disciplina l'istituzione, gli effetti e la cessazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
1. Le disposizioni di questa legge si applicano anche a tutti gli enti pubblici e istituti di diritto pubblico del cantone.
1. L'unione registrata è equiparata al matrimonio nei suoi effetti, laddove previsto dal diritto federale.
2. Inoltre, l'unione registrata è equiparata al matrimonio nei suoi effetti nei seguenti ambiti cantonali
a. Diritto personale;
b. Diritto tributario e diritto fiscale;
c. Diritto dell'assistenza sociale;
d. Diritto sanitario (diritti dei pazienti);
e. Servizi funebri.
1. Le competenze sono determinate in base al diritto per i coniugi, se non diversamente stabilito da questo o da un’altra legge.
1. L'Ufficio dello stato civile esegue la registrazione e rileva la cessazione della partnership.
2. Inoltre, l'Ufficio dello stato civile adempie agli ulteriori compiti assegnati dalle leggi federali.
1. Il consiglio comunale del luogo di residenza di uno dei partner promuove d'ufficio l'azione di nullità.
1. La procedura di registrazione è disciplinata dalle disposizioni esecutive del Consiglio federale, in particolare dal Regolamento sullo stato civile.
2. L'ufficio dello stato civile concorda un orario per la stesura dell'atto con le persone richiedenti.
3. La stesura dell'atto avviene di regola nella sala della cerimonia e durante l'orario di apertura dell'ufficio dello stato civile.
1. Nel calcolo del fabbisogno vitale ai sensi dell'Articolo 4, Comma 2, Frase 2 del Regolamento sull'incasso e l'anticipazione dei contributi alimentari, devono essere considerati il reddito imponibile e le spese detraibili di un partner registrato o di una partner registrata.
1. L'unione registrata costituisce, nei casi previsti dalla legislazione cantonale, motivo di astensione (esclusione e ricusazione) così come il diritto di rifiutare la testimonianza.
1. Il Consiglio di Stato può ampliare o restringere tramite disposizioni esecutive gli ambiti giuridici menzionati nell'art. 3 comma 2 di questa legge, nella misura in cui esista una disparità di trattamento scioccante tra il partenariato registrato e il matrimonio.
1. Questa legge si applica anche a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
2. Gli atti processuali effettuati secondo la legge precedente conservano i loro effetti.
1. L'abrogazione e la modifica della normativa precedente sono regolate nell'allegato.
1. Il Consiglio di governo determina quando questa legge entrerà in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.