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Regolamento sull'esame di idoneità dei notai - Date delle sessioni d'esame

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

Iscrizione

1. L'esame di idoneità si svolge di norma in autunno.

2. Viene effettuato se sono ammessi all'esame almeno due candidati. Se una candidata o un candidato non ha superato l'esame e si iscrive alla prossima sessione d'esame per la riesaminazione, l'esame viene comunque effettuato.

3. Le iscrizioni devono essere presentate alla Commissione notarile entro il 1º luglio.

Iscrizione

1. Per essere ammessi all'esame di idoneità, devono essere soddisfatte le condizioni ai sensi dell'art. 5 lett. b, d ed e della Legge sulla pubblica notarizzazione (BeurkG).

2. La domanda scritta deve contenere

a. Certificato di residenza;

b. Certificato di capacità giuridica;

c. Estratto del casellario giudiziale ed estratto del registro dei debiti;

d. Certificato di cittadinanza svizzera;

e. Certificato di possesso di una patente d'avvocato cantonale, se disponibile;

f. Dichiarazione sui tentativi di esame precedenti;

g. Prova del pagamento della tassa d'esame (art. 9 di questo regolamento) ed eventualmente della tassa per il rilascio del certificato di patente (art. 5 cpv. 4 BeurkV).

3. La commissione notarile può richiedere ulteriori documenti. I documenti ai sensi del paragrafo 2 lettere a a c non devono essere più vecchi di due mesi al momento della presentazione della domanda. Eventuali modifiche rilevanti dei fatti attestati dai documenti devono essere immediatamente comunicate alla presidenza della commissione notarile allegando tutti i documenti necessari. Questo obbligo permane fino alla decisione sul risultato dell'esame di idoneità.

Iscrizione

1. La decisione sull'ammissione all'esame è presa dalla presidenza della Commissione notarile.

Esame

1. È oggetto di verifica

a. la legislazione sulla certificazione notarile e i regolamenti ad essa connessi, inclusa la tecnica di certificazione, nonché le circolari, le istruzioni e le comunicazioni essenziali per i notai emanate dalle autorità federali e cantonali;

b. i principi del diritto costituzionale e amministrativo federale e cantonale;

c. i principi del diritto privato federale e cantonale;

d. le disposizioni essenziali per i notai

1. del Codice Civile e delle ordinanze esecutive ed introduttive federali e cantonali;

2. del Codice delle Obbligazioni e delle ordinanze esecutive ed introduttive federali e cantonali;

3. del diritto federale e cantonale sull’autorizzazione all’acquisto di immobili da parte di persone residenti all’estero;

4. del diritto federale e cantonale sulla proprietà fondiaria agricola;

5. del diritto internazionale privato;

6. sull’obbligo di autorizzazione secondo il diritto forestale federale e cantonale;

7. del diritto tributario federale e cantonale;

8. del diritto penale e procedurale penale federale e cantonale.

2. Per i candidati che hanno superato l’esame di avvocatura, generalmente si esaminano solo i principi dell’organizzazione delle autorità cantonali relativamente alla lettera b del comma 1. La lettera c del comma 1 non viene esaminata separatamente (Art. 3 cpv. 5 seconda frase BeurkV).

3. Per i notai comunali di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. c BeurkG, l’esame sul diritto societario viene omesso (Art. 4 cpv. 2 BeurkG).

4. La Commissione Notarile decide caso per caso se e in quale misura un’attività precedente di certificazione possa essere considerata con requisiti agevolati (Art. 3 cpv. 5 seconda frase BeurkV).

Esame

1. L'esame scritto comprende due elaborati, per i quali sono generalmente disponibili sei ore ciascuno.

2. L'esame scritto comprende almeno la redazione di due atti notarili.

Esame

1. L'esame orale è fissato quando il risultato dell'esame scritto è stato sufficiente.

2. Di norma, ha una durata di due ore; per i candidati che hanno superato l'esame di avvocato, la durata è di un'ora e mezza.

3. L'esame orale è generalmente composto dai seguenti blocchi

a. Codice civile con decreti esecutivi e introduttivi federali e cantonali, inclusa organizzazione delle autorità e diritto procedurale;

b. Diritto delle obbligazioni con decreti esecutivi e introduttivi federali e cantonali, inclusa organizzazione delle autorità e diritto procedurale;

c. Diritto generale di autenticazione, fondamenti del diritto costituzionale e amministrativo nonché diritto penale e processuale penale.

4. I fondamenti del diritto privato federale e cantonale possono essere esaminati in un blocco aggiuntivo e separato (Art. 4 cpv. 2 di questo regolamento).

5. La presidenza della commissione notarile può disporre una registrazione audio. Ne informa preventivamente le persone presenti.

Esame

1. Ha superato l'esame di idoneità (Art. 5 cpv. 1 lett. a Legge sulla legalizzazione), chi ha ottenuto il risultato "sufficiente" sia nell'esame scritto che in quello orale.

Esame

1. Chiunque influenzi o tenti di influenzare il risultato di un esame tramite l'inganno, in particolare attraverso l'uso di mezzi ausiliari non consentiti, non ha superato l'esame di idoneità.

2. Durante gli esami scritti, la persona che supervisiona l'esame documenta l'incidente per iscritto e lo segnala alla presidenza della Commissione notarile. Quest'ultima decide sulla sussistenza di un comportamento scorretto. Se del caso, ordina l'esclusione dagli altri esami scritti e dichiara il non superamento dell'esame di idoneità.

**Tasse**

1. La tassa per l'esame di idoneità ammonta a CHF 1.100.-. Essa viene richiesta anticipatamente e deve essere pagata al momento dell'iscrizione.

2. In caso di mancata presentazione all'esame scritto, un importo di CHF 200.- viene destinato alle spese amministrative. In caso di mancata presentazione all'esame orale, la tassa viene persa. Se l'esame scritto non viene superato e si rinuncia a ripeterlo, i candidati ricevono un rimborso di CHF 300.-.

3. La tassa per il ripetere l'esame scritto ammonta a CHF 800.-. La tassa per il ripetere l'esame orale ammonta a CHF 300.-.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'esame di idoneità nell'autunno 2023 si applica il nuovo diritto.

2. Se i candidati non hanno superato l'esame scritto secondo il diritto precedente e partecipano agli esami di recupero nelle sessioni d'esame immediatamente successive, agli esami (Art. 4 di questo regolamento) e alle tasse si applica il diritto precedente. L'esame orale dura di norma un'ora e mezza.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2023.

2. Il regolamento sull'esame dei notai nel Canton Obvaldo del 13 novembre 1998 è abrogato.

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