Legislator Giurisprudenza & Legislazione
210.1 EGZGB CH-OW

Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (EG ZGB) - Consiglio Comunale dei Residenti (EGZGB)

115 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (115)

Art. 5 EG ZGB - Consiglio Comunale dei Residenti Art. 6 EG ZGB Art. 16 EG ZGB - Pubblicazioni Art. 17 EG ZGB - Tasse Art. 18 EG ZGB - Dichiarazione di Scomparsa Art. 19 EG ZGB Art. 20 EG ZGB - Scomparsa e Scioglimento del Matrimonio Art. 21 ES CC Art. 22 EG ZGB - Responsabilità Art. 23 EG ZGB Art. 24 EG ZGB Art. 25 EG ZGB Art. 26 EG ZGB - Associazioni Art. 26a EG ZGB Art. 26b EG ZGB - Organi Art. 26c EG ZGB Art. 26d EG ZGB Art. 26e EG ZGB Art. 26f EG ZGB - Mezzi di impugnazione Art. 26g EG ZGB - Responsabilità Art. 27 EG CC Art. 28 EG ZGB Art. 29 EG ZGB - Modifica dello scopo e dell'organizzazione Art. 31 EG ZGB Art. 39 EG ZGB - Responsabile dei Registri Patrimoniali Art. 45 EG ZGB Art. 56 EG ZGB Art. 58 EG ZGB - Gestione del Mandato Art. 59 EG ZGB - Autorità di Vigilanza Art. 60 EG ZGB - Autorità di Ricorso Art. 61 EG ZGB - Norme sulla Protezione delle Persone Art. 62 EG ZGB - Collocamento a scopo assistenziale Art. 63 EG ZGB - Assistenza posteriore Art. 64 EG ZGB - Controllo Art. 65 EG ZGB - Costi delle misure Art. 66 EG ZGB - Responsabilità Art. 67 EG ZGB Art. 72 EG ZGB - Rendita Art. 73 EG ZGB - Sicurezza dei coeredi Art. 75 EG ZGB - Inventario Art. 76 EG ZGB - Disposizioni testamentarie, Custodia Art. 77 EG ZGB Art. 78 EG ZGB - Esecutore testamentario Art. 79 EG ZGB - Dichiarazione di scomparsa nei casi di successione Art. 80 EG ZGB Art. 81 EG ZGB - Sigillatura Art. 82 EG ZGB - Funzionari per la sigillatura Art. 83 EG ZGB - Inventario dell'eredità Art. 84 EG ZGB - Invito agli eredi Art. 85 EG ZGB Art. 86 EG ZGB - Certificazione del diritto ereditario Art. 87 EG ZGB - Rinuncia a un'eredità Art. 88 EG ZGB - Notificazione Art. 89 EG ZGB - Inventario pubblico Art. 90 EG ZGB - Liquidazione di un'eredità Art. 91 EG ZGB Art. 92 EG ZGB - Rinvio della divisione, misure cautelari Art. 93 EG ZGB Art. 94 EG ZGB - Formazione del sorteggio Art. 95 EG ZGB - Asta Art. 96 EG ZGB Art. 97 Codice Civile Tedesco (CC) - Commercio Art. 98 EG ZGB - Diritto di successione della comunità Art. 99 EG ZGB - Scioglimento di una Comunità Art. 101 EG ZGB - Rettificazione della Successione Art. 102 EG ZGB - Alberi in o su siepi Art. 103 EG ZGB - Denunce di fondi Art. 103a EG ZGB Art. 104 EG ZGB - Accesso al terreno confinante Art. 106 EG ZGB - Obbligo di recinzione dei confinanti Art. 107 EG ZGB - Alberi e Arbusti Art. 108 EG CC Art. 109 EG ZGB - Foreste Art. 110 EG ZGB - Diritti di passaggio Art. 111 EG ZGB Art. 112 EG ZGB - Inventario Art. 113 EG ZGB - Assicurazione contro gli incendi Art. 114 EG ZGB Art. 115 EG ZGB Art. 116 EG CC Art. 117 EG ZGB Art. 118 EG ZGB - Deposito di statuti, piano e preventivo, opposizioni Art. 119 EG ZGB Art. 120 EG ZGB - Determinazione dell'ammontare del contributo Art. 121 EG ZGB - Costituzione, Espropriazione forzata Art. 122 EG ZGB Art. 123 EG ZGB - Nuova suddivisione dei terreni Art. 124 EG ZGB - Indennizzo in Denaro Art. 125 EG ZGB Art. 126 EG ZGB - Nuova suddivisione dei terreni, Autenticazione pubblica Art. 127 EG CC Art. 128 EG ZGB - Proroga delle Sorgenti Art. 129 EG ZGB - Acque reflue Art. 130 EG ZGB - Scarico in acque pubbliche Art. 131 EG ZGB - Ingresso in boschi, pascoli e prati Art. 132 EG ZGB Art. 134 EG ZGB - Espropriazione e Indennizzo Art. 137 EG ZGB Art. 162 EG ZGB Art. 168a EG ZGB Art. 168b EG ZGB - Ufficio del Registro Fondiario Art. 168c EG ZGB Art. 168d EG ZGB Art. 168e EG ZGB - Presidenza del Tribunale Cantonale Art. 168f EG CC Art. 168g EG ZGB Art. 168h EG ZGB Art. 168i EG ZGB - Procedura Pubblica di Conciliazione Art. 168k EG ZGB - Disposizioni Supplementari sul Catasto Art. 168l EG ZGB - Rettifica del Catasto Art. 181 EG ZGB - Esecuzione di un onere Art. 181a EG ZGB Art. 182a EG ZGB - Disposizione transitoria relativa all'Art. 168a Art. 182b EG ZGB - Disposizione transitoria per associazioni di scopo Art. 183 EG ZGB

Testo normativo (115 Articoli)

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Autorità ai sensi di questa legge e del Codice Civile è il consiglio comunale dei residenti, salvo diversa disposizione.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le decisioni del Consiglio Municipale possono essere impugnate presso il Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla notifica. Le misure provvisorie rimangono in vigore fino alla decisione del Consiglio di Stato.

2. Per il calcolo dei termini si applicano le disposizioni pertinenti del Codice di procedura civile.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le pubblicazioni ai sensi di questa legge avvengono tramite il Bollettino Ufficiale del Cantone Obvald e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, se prescritto dal Codice Civile.

2. L'autorità che emette la pubblicazione decide allo stesso tempo se la stessa debba avvenire anche in altre pubblicazioni.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le tasse e le retribuzioni, previste dal Codice Civile o dal presente legge introduttiva, sono stabilite con un'ordinanza del consiglio cantonale.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. Richieste di dichiarazione di scomparsa (36) nonché di accertamento della vita o della morte di una persona devono essere indirizzate, corredate da eventuali documenti, alla presidenza del Tribunale cantonale. Si applica il procedimento sommario.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. La presidenza del tribunale cantonale emette le pubblicazioni necessarie e prende la decisione. Al richiedente ne viene data comunicazione scritta. Se viene pronunciata la dichiarazione di assenza o l'accertamento del decesso, viene contemporaneamente fissato l'inizio della loro efficacia. Avviene quindi la pubblicazione della decisione e la comunicazione all'ufficio dello stato civile.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. Se con la dichiarazione di scomparsa si richiede contestualmente anche lo scioglimento del matrimonio, entrambe le richieste vengono trattate congiuntamente e giudicate dal giudice competente.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. Lo stato civile, l'assunzione e la retribuzione dei dipendenti e la loro supervisione sono disciplinati da un regolamento emanato dal consiglio cantonale.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. Per il danno causato dall'ufficiale di stato civile e non coperto da quest'ultimo, al Cantone spetta il diritto di regresso per la metà nei confronti del comune di residenza in questione (42).

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. L'istanza di rettifica delle iscrizioni nel registro dello stato civile (42) è giudicata dalla presidenza del tribunale cantonale.

Parte speciale - Diritto delle persone - Persone fisiche

1. Chiunque trovi un bambino di origine sconosciuta (46), deve notificare immediatamente il presidente del comune di residenza del luogo di ritrovamento.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

**1. Acquisizione della personalità giuridica in conformità all'art. 59 del Codice civile:**

1. le comunità di abitanti, di cittadini e congregazioni ecclesiastiche;

1a. * le associazioni per scopi specifici;

2. i conventi e gli istituti ecclesiastici;

3. le corporazioni e le comunità parziali, purché possiedano un proprio statuto;

4. le consociazioni di protezione e le cooperative ai sensi dell'art. 114 della presente legge. Queste acquisiscono la qualità di persona giuridica attraverso l'emanazione di un regolamento da parte del consiglio cantonale, rispettivamente tramite l'approvazione da parte del governo di un regolamento emanato dalla cooperativa.

**2. Cooperative già esistenti di quest'ultimo tipo possono sottoporsi alle disposizioni di questa legge, se ottengono l'approvazione dei loro statuti da parte del governo.**

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Sulla domanda di scioglimento di un'associazione (78) è competente il Consiglio di Stato.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. I comuni possono costituire consorzi per l'adempimento congiunto di uno o più compiti pubblici.

2. I consorzi sono enti di diritto pubblico cantonale. I membri sono i comuni aderenti.

3. Gli statuti, le altre disposizioni normative e le decisioni adottate sulla base di tali disposizioni del consorzio prevalgono sul diritto e sulle decisioni dei comuni membri.

4. Le disposizioni normative del consorzio sono soggette all'approvazione del consiglio di stato.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. L'associazione di scopo dispone di almeno i seguenti organi

1. i membri con diritto di voto delle comunità associate;

2. l'assemblea dei delegati, composta da almeno una persona delegata per ogni comunità associata (rappresentanza comunale); l'assemblea dei delegati si riunisce pubblicamente;

3. il consiglio di amministrazione, composto da almeno tre persone; queste non possono appartenere all'assemblea dei delegati;

4. l'organo di revisione dei conti.

2. I membri con diritto di voto delle comunità associate deliberano almeno su

1. l'adesione, la fuoriuscita e lo scioglimento;

2. le modifiche dello statuto riguardanti lo scopo dell'associazione e i compiti assegnati;

3. l'autorizzazione dell'assemblea dei delegati a emanare atti normativi;

4. la facoltà del consiglio di amministrazione di emettere decisioni in materia di gestione amministrativa.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Gli statuti contengono almeno disposizioni riguardanti

1. il nome e la sede;

2. lo scopo e i compiti assegnati;

3. gli organi (composizione e principali competenze);

4. il diritto di voto delle rappresentanze comunali nell'assemblea dei delegati;

5. le delibere importanti che richiedono l'unanimità;

6. il finanziamento, il bilancio finanziario, la ripartizione dei costi;

7. la modifica degli statuti;

8. il recesso e le conseguenze patrimoniali;

9. la dissoluzione e la liquidazione.

2. Gli statuti contengono eventualmente disposizioni riguardanti

1. l'autorizzazione dell'assemblea dei delegati a emanare norme giuridiche;

2. la competenza del consilio direttivo a pronunciare decisioni di amministrazione pubblica.

3. Se gli statuti non contengono disposizioni al riguardo, sono applicabili in via sussidiaria gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero sul diritto di associazione come diritto pubblico cantonale.

Parte Speciale - Diritto delle persone - Persone giuridiche

1. I seguenti deliberati richiedono l'unanimità dell'assemblea dei delegati e, laddove competente, l'approvazione degli aventi diritto al voto di tutte le comunità di associazione

1. le modifiche statutarie riguardanti lo scopo dell'associazione e i compiti assegnati;

2. le modifiche statutarie relative a

a. il finanziamento, il bilancio finanziario e la ripartizione dei costi;

b. lo scioglimento e la liquidazione;

c. il recesso e le conseguenze patrimoniali;

d. la responsabilità.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Gli statuti entrano in vigore dopo un mese dall’adozione della decisione di adesione da parte degli elettori delle comunità associate e dalla concessione dell'approvazione degli statuti da parte del Consiglio di Stato.

2. Con l’entrata in vigore degli statuti, il consorzio acquisisce personalità giuridica.

3. Con l'acquisizione della personalità giuridica, le comunità associate garantiscono la liquidità del consorzio, eventualmente mediante anticipi secondo i costi presumibilmente previsti.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Contro le decisioni del consiglio di amministrazione o del consiglio comunale è possibile presentare ricorso al consiglio di governo entro venti giorni.

2. Lo statuto può prevedere che le decisioni del consiglio di amministrazione debbano essere inizialmente impugnate con ricorso presso il competente consiglio comunale.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Per le obbligazioni dell'associazione di scopo risponde in primo luogo il patrimonio dell'associazione. Qualora questo non offra una copertura sufficiente, le comunità dell'associazione rispondono solidalmente.

2. Le comunità dell'associazione rispondono tra di loro proporzionalmente in base alla loro forza di voto nell'associazione di scopo, salvo che gli statuti non dispongano diversamente.

3. Per il resto, si applica la legge sulla responsabilità. Restano riservate disposizioni legali speciali del diritto federale e cantonale.

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni è, a seconda della loro destinazione, il consiglio comunale della popolazione, il consiglio comunale, il consiglio parrocchiale o il consiglio di governo. Per quanto riguarda le fondazioni ecclesiastiche, rimane riservato il diritto pubblico cantonale (87). In caso di controversie di competenza relative alla giurisdizione della vigilanza, decide il consiglio di governo o, se esso stesso rivendica la vigilanza, il tribunale superiore.

2. Il consiglio di governo può trasferire la vigilanza sulle fondazioni, che per la loro destinazione appartengono al cantone o a più comuni (art. 84 CC), all'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e Previdenza Professionale della Svizzera Centrale (ZBSA).

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Sulla gestione delle fondazioni si applicano di conseguenza le disposizioni relative alla gestione del patrimonio comunale o statale. Per quanto riguarda le fondazioni ecclesiastiche, rimane riservato il diritto pubblico cantonale (87).

Parte Speciale - Diritto delle Persone - Persone Giuridiche

1. Modifiche allo scopo (86) o all'organizzazione (85) di una fondazione che si trova sotto la supervisione di un comune avvengono mediante decisione del Consiglio di Stato. Se la fondazione è soggetta alla supervisione del Consiglio di Stato, il Consiglio cantonale decide in merito a tali modifiche.

1a. La Sorveglianza sulle Fondazioni e sulla Previdenza Professionale della Svizzera Centrale (ZBSA) è competente per le modifiche all'organizzazione e allo scopo delle fondazioni sotto la sua supervisione.

2. Se si tratta di fondazioni ecclesiastiche, è necessario il consenso dell'autorità ecclesiastica competente.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Diritto Matrimoniale e Regime Patrimoniale dei Coniugi

1. Competente per la proposizione dell'azione di annullamento (106) è il Consiglio comunale del luogo di residenza degli sposi.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Diritto Matrimoniale e Regime Patrimoniale della Famiglia

1. Il registro dei beni è tenuto dal responsabile del registro delle imprese o, in caso di impedimento o astensione, dal suo sostituto.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Parentela

1. Autorità competente per contestare il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (Art. 259 par. 2 e 260a), è il Consiglio comunale della cittadinanza del padre. Lo stesso deve essere informato dal funzionario dello stato civile dell'avvenuto riconoscimento.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è l'autorità specializzata ai sensi del diritto federale (440). È competente per l'intero cantone.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. La gestione del mandato da parte di tutori professionali è competenza dei comuni. Più comuni possono accorpare la gestione del mandato in un’organizzazione centrale.

1a. La gestione del mandato da parte di tutori privati è competenza del Cantone.

2. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti nomina tutori privati o professionali per la gestione del mandato (400); essa supervisiona i tutori.

3. Il Cantone può assumere la gestione del mandato a pagamento su richiesta di singoli comuni.

4. Se tutti i comuni trasferiscono la gestione del mandato al Cantone, quest’ultimo deve assumerla a pagamento.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione di Minori e Adulti

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di sorveglianza (441).

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. Il Tribunale Amministrativo è l'istanza giudiziaria di ricorso (450).

2. Il tribunale competente in materia di ricovero coatto (439) è determinato dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare misure ambulatoriali (437).

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. L'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti è competente per il provvedimento relativo al ricovero e alla dimissione, a meno che tale competenza non sia stata trasferita all'istituzione (428). Per regolamento, la competenza per il provvedimento relativo al ricovero può essere estesa a determinati medici (429).

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti è responsabile del follow-up (437). La competenza può essere trasferita alla struttura tramite regolamento o in un singolo caso.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può verificare il rispetto delle istruzioni nelle misure ambulatoriali o nelle cure successive. Può incaricare curatori o terzi di eseguire la verifica.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. La persona interessata sostiene, in linea di principio, i costi delle misure.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. Il Cantone è responsabile del danno causato a una persona nell'ambito delle misure autoritative di protezione di minori e adulti a causa di un atto illecito o di un'omissione (454).

2. Se il danno è stato causato da un membro di un'autorità o di una commissione, da un impiegato del Cantone o da un tutore privato, il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti della persona responsabile ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge sulla responsabilità.

3. Se il danno è stato causato da un membro di un'autorità o di una commissione, o da una persona impiegata, incaricata o comunque designata dalla comunità residenziale, il Cantone può esercitare il regresso nei confronti della comunità residenziale interessata. In tal caso, la comunità residenziale risarcisce al Cantone tutte le somme versate. La comunità residenziale ha il diritto di regresso nei confronti della persona responsabile ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge sulla responsabilità.

4. Qualora il Cantone o la comunità residenziale abbiano dovuto risarcire un danno al posto di un privato, che sia stato coinvolto come ausiliario o al quale sia stato affidato l'incarico di svolgere un'attività, il Cantone o la comunità residenziale hanno il diritto di rivalsa nei confronti del privato nella stessa misura.

Parte Speciale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti

1. Il Consiglio cantonale disciplina i dettagli mediante un regolamento, in particolare l'organizzazione, le competenze, le misure ambulatoriali, il collocamento a scopo assistenziale, il servizio di post-cura, la procedura, il compenso per l'organizzazione delle autorità, nonché i costi per la protezione del minore e degli adulti.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi**

1. La rendita che il coniuge superstite può richiedere in qualsiasi momento al posto dell'usufrutto (463), viene stabilita dal Presidente del Tribunale Cantonale.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi**

1. La prestazione di garanzia da parte del coniuge superstite nei confronti dei coeredi (464) è fissata, in caso di controversia, dal Presidente del Tribunale cantonale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi

1. La disposizione di un inventario nel caso di nomina di un successore sostituito, così come l'eventuale amministrazione dell'eredità (490), è disposta dal consiglio comunale del luogo di residenza del de cuius.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi

1. Le disposizioni testamentarie possono essere consegnate all'archivio del comune di residenza del testatore per la conservazione (505). Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di attuazione riguardanti la conservazione di ulteriori documenti, in particolare del mandato precauzionale (361) e delle direttive anticipate in materia sanitaria (371), nonché la modalità di conservazione.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi

1. La stesura di una disposizione testamentaria orale (507) o la corrispondente dichiarazione a verbale avviene davanti alla presidenza del tribunale cantonale.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Eredi**

1. La nomina di esecutori testamentari da parte di un testatore (517) è comunicata agli interessati dal consiglio comunale del luogo di residenza del testatore.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Trasmissione dell'Eredità**

1. L'autorità competente per la domanda di dichiarazione di scomparsa (550) è il consiglio comunale del comune di residenza dell'assente o l'autorità che amministra l'eredità.

Parte Speciale - Diritto delle successioni - Successione ereditaria

1. Le misure necessarie per la tutela dell'eredità (551) sono adottate dal consiglio comunale dei residenti o, in casi urgenti, dal presidente del comune dei residenti.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. L'eredità deve essere senza indugio posta sotto sigillo (552), quando

1. uno degli eredi richiede espressamente la sigillatura;

2. deve essere redatto un inventario.

Parte Speciale - Diritto delle successioni - Successione ereditaria

1. La sigillatura è effettuata dal presidente del comune o dal suo sostituto con la collaborazione del segretario comunale. In caso di decessi per i quali deve avvenire una sigillatura, gli eredi, la famiglia e i conviventi del defunto devono darne immediatamente comunicazione al presidente del comune.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione Ereditaria

1. L'Inventario di Eredità (553) viene redatto dal presidente del comune di residenza o dal suo vice con la partecipazione del segretario comunale. Contiene un elenco dei beni ereditari e dei debiti del defunto.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. L'invito agli eredi a farsi avanti per l'accettazione dell'eredità (555) è effettuato dal consiglio comunale del luogo di residenza del defunto.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione Ereditaria

1. In caso di rinvenimento, alla morte di un testatore, di una disposizione testamentaria, di un contratto di eredità o di un contratto matrimoniale, tali documenti devono essere consegnati senza indugio al presidente della comune residente per conto del consiglio comunale.

2. Quest'ultimo decide sull'assegnazione dell'eredità agli eredi o sulla nomina di un'amministrazione fiduciaria dell'eredità, una volta che i documenti (558) sono stati da lui aperti.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione**

1. Il certificato di eredità (559) viene rilasciato dal cancelliere comunale o dal presidente del comune su disposizione del consiglio comunale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. La Rinuncia all'eredità deve essere dichiarata al sindaco del comune di residenza del defunto per conto del consiglio comunale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Il consiglio comunale residenziale deve informare il coniuge superstite del rifiuto dell'eredità (574), nonché eventualmente gli eredi successivi (575).

2. Decide anche in merito a eventuali richieste degli eredi per proroga o nuova fissazione del termine (576).

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione Ereditaria

1. La domanda per l'istituzione di un inventario pubblico (580) deve essere indirizzata alla presidenza del tribunale cantonale. Questa decide sulla domanda attraverso una procedura sommaria (581) e, in caso di approvazione, incarica l’ufficio fallimenti di eseguire l'operazione.

2. Entro il termine di pubblicazione (582), i proprietari di beni patrimoniali e i debitori della persona citata sono obbligati a dichiarare i loro debiti presso l'ufficio fallimenti. Una violazione dell'obbligo di dichiarazione può essere sanzionata secondo le disposizioni generali del diritto penale cantonale.

3. I reclami relativi all'istituzione dell'inventario pubblico devono essere presentati alla presidenza del tribunale cantonale entro dieci giorni dalla conoscenza dello stesso (584).

4. Scaduto il termine di deposito (584), l'ufficio fallimenti trasmette l'inventario pubblico al presidente del comune di residenza che invita gli eredi a dichiarare circa l'acquisto dell'eredità (587).

5. Sulla richiesta di proroga del termine decide la presidenza del tribunale cantonale (587).

6. Contro le decisioni della presidenza del tribunale cantonale è possibile presentare ricorso presso il Tribunale superiore entro dieci giorni dalla notifica.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione**

1. La liquidazione ufficiale (595) di un'eredità è disposta dalla presidenza del tribunale cantonale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. La nomina di un rappresentante su richiesta di un erede all'interno di una comunione ereditaria (602) avviene tramite il consiglio comunale residente.

**Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione**

1. Sulla richiesta di rinvio di una divisione dell'eredità (604 cpv. 2) decide il Presidente del Tribunale cantonale.

2. Le misure cautelari su richiesta dei coeredi (604 cpv. 3) per la tutela dell'eredità sono disposte dal Consiglio comunale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Se è necessaria la partecipazione di un'autorità per una divisione ereditaria (609), il consiglio comunale designa a tal fine uno dei suoi membri o il segretario comunale o il messo comunale.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Se gli eredi non riescono a mettersi d'accordo sulla formazione delle quote, il consiglio comunale nomina un membro per effettuare la divisione in quote (611). Contro questa suddivisione in quote è possibile ricorrere al consiglio comunale, che ordina una nuova divisione qualora il ricorso gli sembri giustificato.

2. Contro questa nuova decisione è ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Il consiglio comunale decide se una questione ereditaria debba essere messa all’asta pubblicamente o solamente tra gli eredi (art. 612, com. 3). Decide anche in merito alla vendita o all'assegnazione di determinati beni ereditari (art. 613) a un erede.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Se gli eredi non riescono a mettersi d'accordo sul valore di calcolo di un terreno, esso viene determinato dall'amministrazione fiscale cantonale (618).

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione Ereditaria

1. Sulla cessione, alienazione o divisione di un'azienda (621, 625) decide il Tribunale Cantonale. La decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Superiore. Il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti, ma può ordinare d'ufficio l'assunzione di prove che ritiene necessarie.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione Ereditaria

1. Eredità che, in assenza di eredi legali o disposizioni testamentarie, sarebbero devolute allo Stato, sono assegnate per metà al fondo cantonale per le malattie mentali e al fondo edilizio dell'istituto sanitario cantonale e per l'altra metà al fondo scolastico del comune in cui è caduta l'eredità.

Parte Speciale - Diritto delle Successioni - Successione

1. Come termine abituale regionale (338 e 622) per la disdetta di una comunione si intende il 1° marzo e il 1° mese invernale.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Proprietà

1. Tutti i confini di proprietà devono essere delimitati entro un termine di 10 anni. Il Consiglio di Stato è autorizzato a prorogare questo termine, se necessario. Il Gran Consiglio emette un'istruzione riguardante la delimitazione.

2. Se un proprietario terriero rifiuta di collaborare alla risoluzione dei segni di confine, il presidente del Tribunale cantonale, su richiesta della parte o delle parti interessate, adotterà le misure necessarie (669).

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Proprietà

1. Se un albero si trova in una siepe o se tocca la siepe o ne cresce, esso appartiene a colui che ha il dovere di mantenere la siepe. Questa disposizione si applica anche ai muri di confine. Per i muri di confine e le file di pietre vale come larghezza massima un metro.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Proprietà

1. Le notifiche dei fondi (720) devono essere indirizzate al presidente della municipalità. Quest'ultimo dispone, se necessario, anche la vendita all'asta (721).

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Proprietà

1. Il Consiglio di Stato è competente per l'approvazione dell'estrazione commerciale di pietre e terre.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Un proprietario ha il diritto (695), ai fini della gestione della sua proprietà o per effettuare riparazioni e costruzioni, di accedere temporaneamente al fondo del vicino dopo aver dato previo avviso al vicino stesso. Egli è tenuto a risarcire il danno causato.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Tra due proprietà private, ciascuno dei due confinanti è obbligato per metà, mentre nel caso di confinamento con un terreno pubblico, è solo il privato obbligato alla recinzione, a meno che una recinzione non sia comunque necessaria e un contratto o l'usanza non stabiliscano diversamente.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Piantagioni

1. È vietato al proprietario del fondo confinante il taglio degli alberi da frutto. Ha diritto all'insolazione (688).

2. Gli alberi di noci e gli alberi ad alto fusto non fruttiferi possono essere piantati solo a una distanza di 6 metri, altri alberi da frutto ad alto fusto solo a una distanza di 4 metri, alberi da frutto nani e arbusti solo a una distanza di 50 centimetri dal confine. Se il terreno confinante è costituito da bosco, allora alberi e arbusti di qualsiasi tipo devono essere posizionati a non meno di 50 centimetri dal confine.

3. Non può essere sollevata alcuna obiezione di diritto privato contro la piantumazione di alberi lungo o su strade e nelle piazze pubbliche, se viene rispettata una distanza di almeno 3 metri dalla linea di costruzione. Su strade esistenti e nelle installazioni, gli alberi abbattuti possono essere sostituiti da nuovi anche con una distanza minore.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Piantagioni

1. L'azione per la rimozione degli alberi si prescrive dopo due anni dalla piantagione dell'albero piantato troppo vicino.

2. Gli alberi che da lungo tempo o in seguito a concessione del vicino si trovano più vicini al confine sono protetti nella loro esistenza; tuttavia, se vengono rimossi, salvo accordi particolari e con l'eccezione del terreno forestale esistente, per la ripiantagione si applica nuovamente la regola.

3. I rami e le radici sporgenti da boschi o alberi forestali contigui, se danneggiano la proprietà e non vengono rimossi entro un termine ragionevole su reclamo, possono essere potati e il materiale appropriato solo sotto la supervisione e guida del rispettivo guardaboschi.

4. Le potature avvenute senza la previa conoscenza del personale forestale comportano la punizione del proprietario del terreno contiguo.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Piantagioni

1. Le foreste che sorgono artificialmente o naturalmente devono rimanere distanti 6 metri dal terreno erboso o arabile di proprietà di terzi e almeno 3 metri dai terreni coltivati meno produttivi confinanti con la proprietà del vicino.

2. Il Consiglio di Stato può concedere eccezioni a questa disposizione.

Parte speciale - Diritto delle cose - Servitù prediali

1. I sentieri invernali rimangono aperti durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, diritti speciali riservati.

2. Per il resto, il contenuto dei diritti di passaggio, qualora non siano specificamente ordinati nel singolo caso, è determinato dall'uso locale.

3. Le disposizioni valide per il passaggio necessario (694) trovano corrispondente applicazione alle vie necessarie per il trasporto del legname, vie di abbeveraggio, sentieri invernali e percorsi per bestiame e veicoli su ruote.

4. Nuovi percorsi di questo tipo devono essere autorizzati solo se il richiedente non può arrangiarsi in altro modo o solo con grandi difficoltà.

5. Se tali percorsi precedentemente dismessi a causa di non utilizzo diventano nuovamente necessari, il proprietario del terreno serviente può reclamare un'indennità soltanto nella misura in cui abbia fornito una compensazione per la cancellazione.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto dell'Usufruttuario

1. Il presidente del tribunale cantonale decide sulle domande di garanzia da parte dell'usufruttuario (760, 775), dispone se necessario il provvedimento di curatela (762), e adotta i provvedimenti necessari qualora il proprietario e l'usufruttuario non riescano a concordare le misure da adottarsi immediatamente (773).

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto dell'Usufruttuario

1. L'inventario, richiesto dall'usufruttuario o dal proprietario (763), viene redatto dal notaio, il quale emette anche il relativo atto.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto dell'Usufruttuario

1. L'usufruttuario deve assicurare adeguatamente gli edifici contro i danni da incendio su richiesta del proprietario e anche i beni mobili, a meno che circostanze particolari giustifichino un'eccezione (767). L'usufruttuario può, in singoli casi, appellarsi alla decisione del Presidente del Tribunale cantonale sulla presenza o meno di tale eccezione.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Al fine di migliorare il suolo, come drenaggi, riforestazione, costruzione di strade, consolidamenti di foreste e terreni agricoli, i proprietari terrieri coinvolti possono unirsi in un'associazione fondiaria.

2. Se la maggioranza dei proprietari terrieri coinvolti, ai quali appartiene contemporaneamente più della metà del terreno interessato, approva la costituzione di tale associazione fondiaria, gli altri soggetti coinvolti sono obbligati ad aderire.

3. Edifici, giardini, nonché terreni in cui siano attive cave, cave di ghiaia o cave di argilla, possono, nella misura in cui tali attività ne risentirebbero, non essere obbligati ad aderire forzatamente a tale iniziativa, a meno che l'iniziativa non sia altrimenti realizzabile.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. I proprietari terrieri coinvolti eleggono una commissione di suddivisione che redige il circolo perimetrale provvisorio, gli statuti, il piano e il bilancio preventivo.

2. Il consiglio di governo può trasferire questo compito, su richiesta dei proprietari terrieri coinvolti, all'amministrazione cantonale dietro corrispondente compenso.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Gli statuti devono contenere

1. Disposizioni sulla direzione e l'esecuzione dell'impresa;

2. Designazione e descrizione dei terreni coinvolti;

3. Disposizioni per la copertura dei costi di costruzione e manutenzione.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Il piano e il preventivo devono contenere la descrizione dei lavori da eseguire e dell'area interessata, nonché la nuova suddivisione dei terreni.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Gli statuti, così come il piano e il preventivo dei costi, devono essere resi disponibili per la visione degli interessati presso la cancelleria comunale dei comuni nel cui territorio si trovano i fondi interessati, per un periodo di almeno 14 giorni.

2. La pubblicazione deve essere resa nota pubblicamente con l'invito a presentare eventuali opposizioni durante il periodo di pubblicazione, mediante comunicazione scritta alla cancelleria comunale. Chi non presenta opposizione si considera aver acconsentito agli statuti e all'esecuzione proposta dell'impresa.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Lo statuto, il piano e il preventivo sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

2. Al Consiglio di Stato devono essere trasmesse, insieme a questi atti, anche tutte le obiezioni pervenute.

3. L'approvazione è concessa quando le proposte sono conformi alle disposizioni di legge, sussistono le condizioni necessarie per un'esecuzione appropriata e sicura e i costi dell'impresa sono in linea con i suoi benefici.

4. Il Consiglio di Stato risolve le obiezioni pervenute. Se le stesse sono di natura civile, rinvia gli oppositori alla via del diritto civile.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. La determinazione delle basi per il calcolo dei contributi che i proprietari dei terreni devono versare all'impresa, nonché la constatazione dei benefici che essi derivano dall'impresa, spetta alla commissione fondiaria. Per stabilire il perimetro dell'area ai sensi della legge sulle opere idrauliche, essa può avvalersi di esperti. Le disposizioni della legge sulla stima e sul pegno immobiliare si applicano mutatis mutandis.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Con l'approvazione degli statuti, del piano e del preventivo di spesa, la cooperativa agraria è costituita legalmente.

2. L'approvazione autorizza la cooperativa agraria ad acquisire, attraverso l'espropriazione forzata, i terreni e i diritti necessari per l'esecuzione dell'impresa, e a richiedere ai proprietari terrieri coinvolti di contribuire con una quota proporzionata.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. L'esecuzione dei lavori può essere avviata solo dopo l'approvazione dei progetti da parte del Consiglio di Stato. L'inizio dei lavori deve essere annunciato pubblicamente in tempo utile dalla Commissione fondiaria.

2. Se nel corso dell'esecuzione del progetto risultano necessarie modifiche o integrazioni, queste saranno disposte dal Consiglio di Stato previa consultazione delle parti coinvolte.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Nella nuova suddivisione dei terreni, ogni proprietario deve, ove possibile, ricevere in cambio un terreno che compensi il valore dei terreni ceduti, situato in una posizione il più simile possibile e di qualità del suolo e capacità produttiva approssimativamente uguali. In ogni caso, si deve tenere conto di un'appropriata consolidazione dei beni.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Un'indennità in denaro può avere luogo solo

1. per compensare piccole differenze di valore tra i terreni scambiati;

2. quando piccoli appezzamenti di terreno devono essere ceduti e manca il terreno adatto per la sostituzione.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Tutte le controversie che sorgono dall'azienda tra i partecipanti saranno decise in sede di ricorso dal Consiglio di Stato. I membri che hanno partecipato all'esecuzione dell'azienda sono in conflitto di interessi e il Consiglio di Stato si completa con i membri del Consiglio cantonale.

2. Gli indennizzi a terzi devono essere effettuati secondo la legislazione cantonale sull'espropriazione forzata.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Dopo il completamento dell'impresa, la Commissione del Catasto deve far certificare pubblicamente la nuova suddivisione dei terreni e farla registrare nel catasto. Per le iscrizioni relative nel catasto non possono essere applicate tasse (954).

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Miglioramenti del Suolo

1. Nell'esecuzione di una canalizzazione attraverso un gruppo di case o proprietà immobiliari, gli articoli 114 fino a 126 del presente legge trovano applicazione corrispondente.

2. Nella distribuzione degli oneri, si deve tenere conto sia del valore della proprietà immobiliare, sia delle strutture commerciali che traggono particolare vantaggio dalla canalizzazione, e in generale devono essere valutati tutti i rapporti rilevanti nella fattispecie.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Sorgenti, Rivi, Fiumi, Diritti d'Acqua

1. Il convogliamento delle sorgenti al di fuori del Cantone (705) necessita dell'autorizzazione del Consiglio di Stato.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Sorgenti, Rivi, Fiumi, Diritti d'Acqua

1. Chi dirige l'acqua di un pozzo è obbligato a garantire il deflusso innocuo delle acque reflue. Il vicino, attraverso il cui terreno l'acqua può essere deviata nel modo più vicino e innocuo, è obbligato a consentire tale deviazione contro il pieno risarcimento del danno che ne deriva.

2. È vietato disperdere l'acqua quando vi è il fondato sospetto che la stessa, scorrendo sotterraneamente, possa prima o poi causare danni.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Sorgenti, Rivi, Fiumi, Diritti d'Acqua

1. Il Consiglio di Stato può autorizzare l'introduzione di condotte fognarie private o pubbliche nei corpi idrici pubblici. Tuttavia, qualora ne derivino svantaggi per i diritti di prelievo e di abbeveramento dell'acqua, tali svantaggi devono essere compensati e le relative indennità, in caso di mancato accordo, devono essere determinate tramite una procedura di esproprio.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Caccia e Pesca

1. L'accesso a boschi, pascoli e terreni erbosi per l'esercizio della caccia e della pesca è consentito (699). Il danno causato deve essere risarcito.

2. L'accesso ai terreni erbosi adiacenti a corsi d'acqua privati per l'esercizio della pesca è consentito solo con il permesso del proprietario del terreno.

**Parte Speciale - Diritto delle Cose - Protezione del Patrimonio**

1. Il consiglio di governo emetterà un'ordinanza riguardante il divieto o la tassazione di cartelloni pubblicitari, affissioni e altre iscrizioni adibite alla pubblicità.

2. È autorizzato a prendere le disposizioni necessarie mediante ordinanza per la protezione e la conservazione di antichità, monumenti naturali, alberi e piante rare, per salvaguardare l’aspetto del paesaggio, delle località e dei punti panoramici da deturpazioni, nonché a stabilire norme penali.

3. Questa facoltà può essere trasferita dal consiglio di governo anche ai comuni.

4. Stato e comuni sono autorizzati a proteggere e rendere accessibili gli oggetti delle tipologie elencate al paragrafo 2 di questo articolo tramite espropriazione forzata e, in particolare, anche mediante l'istituzione di una servitù di diritto pubblico.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto Edilizio ed Espropriazione

1. Se in caso di espropriazione l'espropriato stesso ottiene un vantaggio, il valore di tale vantaggio deve essere preso in considerazione nella determinazione della somma di indennizzo.

2. Nell'espropriazione di risorse idroelettriche, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, l'indennizzo può essere effettuato, in tutto o in parte, mediante l'assegnazione di energia elettrica.

Parte Speciale - Diritto delle Cose - Diritto Edilizio ed Espropriazione

1. I comuni e le comunità locali sono autorizzati a stabilire disposizioni

1. * ...

2. sulle condizioni alle quali possono essere costruite le strade private e sotto quali condizioni le stesse possono essere acquisite dal comune o dalla comunità locale;

3. sulla costruzione di strade e marciapiedi, canali di drenaggio, fognature, impianti di illuminazione e acquedotti e simili, nonché sui contributi dei proprietari di edifici e terreni per la creazione e la manutenzione degli stessi;

4. sulla realizzazione di strade e sentieri agricoli, nonché sul contributo dei proprietari di edifici e terreni alle spese e alla manutenzione, nella misura in cui godano di vantaggi dall'impianto;

5. sulla piantagione e la protezione di alberi e piante ornamentali sulle strade e nelle piazze pubbliche.

2. Sulla ripartizione dei contributi previsti ai punti 3 e 4 decide, in caso di ricorso, il Consiglio di Stato, tenendo conto dei principi contenuti nell'art. 127 di questa legge.

3. Le disposizioni adottate sulla base di questo articolo sono soggette all'approvazione del Consiglio di Stato.

**Parte Speciale - Pegno di Beni Mobili**

1. I registri delle iscrizioni ipotecarie su bestiame (885) sono tenuti dagli ufficiali esecutivi nei comuni.

2. L'autorizzazione a istituti di credito e cooperative per la conclusione di tali affari viene concessa dal consiglio di governo.

3. Se il bestiame ipotecato viene trasferito dal comune in cui è iscritto nel registro a un altro comune, l'ufficiale esecutivo del secondo comune deve essere informato da quello del primo comune.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Il Cantone di Obvaldo costituisce un unico circondario del registro fondiario. A Engelberg esiste una filiale.

2. La gestione del registro fondiario è di competenza dell'ufficio del registro fondiario.

3. Il Consiglio di Stato regola l'organizzazione dettagliata dell'ufficio del registro fondiario e ne determina la sede.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. L'Ufficio del registro fondiario è un'istituzione cantonale ai sensi dell'Art. 22 cpv. 1 della legge sull'amministrazione dello Stato.

2. Esso gestisce il registro fondiario secondo le disposizioni del diritto federale e svolge in particolare le seguenti funzioni

a. Divisione di un immobile (743 cpv. 2 e 3);

b. Frammentazione e notifica dell'assunzione del debito (833 e 834);

c. Modifiche nel rapporto di garanzia reale (852 cpv. 2);

d. Emissione di titoli ipotecari (861);

e. Ricezione di pagamenti in caso di residenza sconosciuta del creditore o del suo trasferimento a svantaggio del debitore (851 cpv. 2);

f. Anotazione delle restrizioni pubbliche al diritto di proprietà (962);

g. Regolarizzazione delle iscrizioni in caso di divisione e di unione di immobili (974a e 974b);

h. Cancellazione facilitata di iscrizioni chiaramente insignificanti (976);

i. Cancellazione di altre iscrizioni (976a e 976b);

k. Introduzione del registro fondiario (Art. 38 e segg. Disp. fin. CC);

l. Realizzazione della procedura pubblica di regolarizzazione (976c).

3. L'Ufficio del registro fondiario pubblica nel bollettino ufficiale l'acquisizione di immobili.

4. I dipendenti dell'Ufficio del registro fondiario e della regolarizzazione del registro fondiario sono responsabili nei confronti del cantone per i danni causati dalla loro colpa nella gestione del registro fondiario.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza (art. 949d cpv. 2, 953 cpv. 1 e 956 cpv. 1).

2. Esso dispone ispezioni regolari, potendo delegare la vigilanza diretta sulla tenuta del libro fondiario a un ispettore del libro fondiario.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Contro un provvedimento emanato dall'Ufficio del Registro Fondiario può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. In caso di diniego o ritardo di giustizia, è possibile presentare ricorso in qualsiasi momento (articoli 956a e 956b).

2. Per il resto, si applicano le disposizioni della Legge sull'amministrazione statale e del Regolamento sulla procedura amministrativa.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. La presidenza del tribunale cantonale è competente

a. per l'iscrizione della proprietà di un immobile non registrato nel catasto (662);

b. per le misure in caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile, del titolare del diritto di servitù, del creditore ipotecario, nonché in caso di assenza degli organi prescritti di una persona giuridica (666a, 666b, 781a e 823);

c. per la rettifica dei diritti di pegno (833 comma 2);

d. per la disposizione riguardante il deposito dei pagamenti nel ceppo ipotecario (851);

e. per le iscrizioni provvisorie nel catasto (961 e 966);

f. per l'opposizione alla cancellazione e il provvedimento di rettifica (976b).

2. Inoltre, sono applicabili il Codice di procedura civile e la legge sull'organizzazione giudiziaria.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. I terreni che non sono di proprietà privata e quelli destinati all'uso pubblico devono essere registrati nel catasto.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Il Consiglio di Stato può stabilire nelle disposizioni esecutive se e in quale misura

a. il commercio elettronico è offerto;

b. estratti elettronici dal registro fondiario cartaceo, dal giornale, dai registri ausiliari e dai documenti sono offerti;

c. è consentito l'accesso elettronico e la consultazione dei dati del registro principale consultabili senza prova d'interesse;

d. a determinate autorità o persone deve essere garantito un accesso esteso ai dati del registro principale, del giornale e dei registri ausiliari.

2. Il Consiglio di Stato decide sul tipo e sull'entità dell'accesso ai dati del registro principale per geometri responsabili dell'aggiornamento, uffici cantonali, comuni e altre entità di diritto pubblico e persone incaricate di atti pubblici. Può, previa consultazione dell'ufficio del registro fondiario e del responsabile della protezione dei dati, concedere accesso diretto o indiretto ad altre persone e autorità.

3. Il Consiglio di Stato emette un concetto di protezione e sicurezza dei dati e ordina le misure necessarie.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Le restrizioni di proprietà pubblicistiche imposte per singoli, privati terreni mediante provvedimento amministrativo o contratto di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 del regolamento del registro fondiario devono essere annotate nel registro fondiario. Per le altre restrizioni di proprietà pubblicistiche, l'annotazione non è obbligatoria.

2. L'autorità competente della collettività o dell'ente responsabile del compito pubblico in questione, che ha disposto o co-promosso la restrizione, è incaricata di presentare la richiesta di annotazione o cancellazione delle restrizioni di proprietà pubblicistiche nel registro fondiario.

3. I costi sono a carico dell'autore del procedimento amministrativo. Se la restrizione di proprietà pubblicistica viene annotata nel registro fondiario in base a un contratto amministrativo, la ripartizione dei costi avviene in base alla situazione specifica degli interessi.

4. Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori fattispecie di annotazione ai sensi dell'art. 129 cpv. 3 del regolamento del registro fondiario. In tal caso, redige un elenco con tutte le fattispecie di annotazione e lo comunica alla Confederazione.

**Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto**

1. La competenza per l’ordine della procedura pubblica di sanatoria (976c) spetta al Consiglio di Stato.

2. I costi della procedura pubblica di sanatoria sono a carico del Cantone.

3. I dettagli e la procedura sono disciplinati dal Consiglio di Stato attraverso disposizioni esecutive. Esso può ulteriormente facilitare la sanatoria o emanare regolamenti divergenti dal diritto federale.

Parte Speciale - Diritto Catastale - Catasto

1. Il Consiglio cantonale disciplina le tasse del registro fondiario tramite regolamento.

2. Il Consiglio di Stato disciplina la tenuta del registro fondiario nelle disposizioni esecutive.

Parte Speciale - Diritto Immobiliare - Registro Fondiario

1. L'istituzione, l'entrata in vigore e la gestione del registro fondiario avviene da comune a comune.

2. La rettifica del registro fondiario avviene su disposizione e sotto la supervisione del consiglio di governo.

3. Il consiglio cantonale emette le disposizioni necessarie per la rettifica dei diritti reali e l'introduzione del registro fondiario mediante regolamento.

Disposizioni Attuative e Transitorie

1. L'azione per l'esecuzione di un onere (59, 273h delle disposizioni applicative e introduttive) è proposta dall'autorità che ha il compito di rappresentare l'interesse pubblico in questione.

Disposizioni Attuative e Transitorie

1. Fino all'introduzione del registro fondiario federale, l'effetto del registro fondiario ai sensi dell'art. 48 SchlT CC riguarda la costituzione, la modifica o la cancellazione dei diritti reali su immobili tramite l'iscrizione nel registro fondiario di diritto anteriore.

2. Le disposizioni del regolamento del registro fondiario, in particolare le norme relative al giornale, sono applicabili mutatis mutandis.

Disposizioni Attuative e Transitorie

1. Finché le misure necessarie per la formazione di un unico distretto del catasto non saranno completate, il Cantone Obvaldo continuerà a formare due distretti del catasto. Al primo distretto appartengono i comuni di Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil e Lungern. Il secondo distretto è costituito dal comune di Engelberg.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato, subordinatamente alle competenze finanziarie del Consiglio Cantonale, a prendere tutte le misure necessarie per l'unificazione dei due distretti del catasto in un unico distretto del catasto.

Disposizioni Attuative e Transitorie

1. I consorzi di scopo devono adeguare i loro statuti ai requisiti minimi degli articoli 25 e da 26a a 26g di questa legge entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 27 gennaio 2022.

Disposizioni Attuative e Transitorie

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1912.

2. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie sono perciò abrogate.

3. Il Consiglio di Governo è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione di questa legge.

4. Spetta a esso assicurare che le elezioni e le disposizioni da prendere prima dell'entrata in vigore di questa legge siano effettuate tempestivamente.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →