Disposizioni d'esecuzione sui rimborsi spese e le indennità nel servizio cantonale - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Queste disposizioni esecutive si applicano a tutti i dipendenti dell'amministrazione cantonale.
2. Nella misura in cui la legge sulle autorità non contenga una regolamentazione specifica, esse si applicano anche ai membri delle autorità e delle commissioni.
1. Con le indennità per viaggio, vitto e alloggio vengono rimborsate le spese necessariamente sostenute nell'adempimento degli obblighi di servizio.
2. I viaggi di servizio devono essere limitati al necessario e svolti in modo economico e rispettoso dell'ambiente.
3. Se in casi singoli la liquidazione secondo le disposizioni seguenti si rivela particolarmente inopportuna, possono essere concordate indennità forfettarie. Il capo del dipartimento decide dopo aver consultato l'ufficio del personale.
1. L'indennità forfettaria mensile dei membri del governo per le spese e la rappresentanza secondo l'Art. 6 comma 1 della Legge sulle autorità dipende dal luogo di residenza ed è pari a (importi in Fr.)
a. Sarnen: 900.-
b. Kerns: 960.-
c. Sachseln: 975.-
d. Alpnach: 1 015.-
e. Giswil: 1 100.-
f. Lungern: 1 245.-
g. Engelberg: 1 600.-
1. I veicoli privati possono essere utilizzati solo quando l'uso dei mezzi di trasporto pubblico comporta un dispendio sproporzionato o è inopportuno. Se è disponibile un veicolo di servizio, il suo utilizzo ha la precedenza sull'uso del veicolo privato.
1. Le spese di viaggio comprendono le spese per viaggi singoli con l'utilizzo dei trasporti pubblici. Se l'uso di abbonamenti (ad es. abbonamento metà prezzo) risulta presumibilmente più conveniente, questi devono essere usati. In tali casi vengono rimborsati i costi completi degli abbonamenti e le spese di viaggio ridotte di conseguenza.
2. Quando si utilizzano gli abbonamenti generali delle FFS, viene rimborsato il prezzo del biglietto ridotto del 50%.
3. Al personale di grado superiore e medio e ai dipendenti dal livello di funzione 7 in su vengono rimborsati i biglietti di prima classe. In caso di viaggi congiunti con dipendenti che hanno diritto a un biglietto di prima classe, anche gli altri dipendenti in viaggio hanno diritto a un biglietto di prima classe.
1. Per chilometro verranno rimborsati
a. 65 centesimi per le automobili;
b. 35 centesimi per le motociclette.
2. ...
3. Con ciò sono soddisfatte tutte le pretese derivanti dall'utilizzo dei veicoli privati, ad eccezione delle spese di parcheggio e dei danni che il Cantone copre mediante un'assicurazione casco per i viaggi di servizio. Un'eventuale franchigia assicurativa è a carico del Cantone.
1. Se è necessaria un pasto fuori casa, questo viene compensato con un rimborso forfettario secondo i seguenti criteri, a meno che tale spesa non sia rimborsata con un'indennità forfettaria o coperta da terzi (importi in Fr.)
a. Pasto principale: 22.-
b. Pasti al sacco: 14.-
c. Ristorazione durante il servizio notturno, se questo dura più di quattro ore, e colazione: 14.-
2. In occasioni speciali, anche le spese per gli ospiti possono essere rimborsate tramite le spese.
1. Se è necessario pernottare fuori, le spese di alloggio verranno rimborsate. L'alloggio deve essere scelto in modo adeguato alla situazione e all'incarico.
1. Il servizio notturno e domenicale viene compensato con un'indennità di Fr. 5.- per ogni ora. L'indennità per il servizio notturno e domenicale non può essere cumulata. I giorni festivi legali sono considerati come domenica.
2. Per la polizia cantonale valgono le seguenti disposizioni professionali: le indennità notturne e domenicali possono essere cumulate. Il servizio del sabato è compensato come il servizio domenicale. Per ogni ora viene concessa la seguente indennità (importi in Fr.)
a. Intervento secondo il piano di lavoro: 5.-
b. Intervento dal servizio di pronta disponibilità: 8.-
c. Intervento su chiamata imprevista: 11.-
1. Ha diritto alle indennità per il servizio di pronta disponibilità chi, su ordine dei superiori, presta servizio di pronta disponibilità nei tempi e secondo le modalità da essi designati.
2. Il servizio di pronta disponibilità è compensato il sabato, la domenica e i giorni festivi con Fr. 6.- all’ora e negli altri giorni con Fr. 4.- all’ora.
3. In sostituzione dell'indennità oraria vengono erogate le seguenti indennità forfettarie (importi in Fr.)
a. indennità forfettarie speciali
1. * Polizia cantonale per ufficiali di polizia complessivi: 22 000.-/anno
2. * Procura per procuratori complessivi: 16 500.-/anno
3. * Autorità per la protezione dei minori e degli adulti complessivi: 6 000.-/anno
b. Personale per la manutenzione stradale
1. Responsabilità del servizio di disponibilità per un gruppo d’intervento: 3 750.-/inverno
2. Responsabilità del servizio di disponibilità per le tratte montane Grafenort - Engelberg: 3 750.-/inverno
3. Altri dipendenti nel servizio di pronta disponibilità invernale: 2 750.-/inverno
4. Non è consentita la contemporanea assegnazione di un’indennità per il servizio di pronta disponibilità e di un’indennità per il servizio domenicale o notturno, salvo che l'indennità per il servizio di pronta disponibilità venga erogata in forma forfettaria.
1. Chi svolge regolarmente, cioè di norma per almeno quattro mesi all'anno, lavoro notturno, domenicale o di pronta disponibilità, ha diritto a un'indennità proporzionale sulle indennità erogate per tali servizi durante le ferie.
2. Sono escluse le indennità forfettarie.
1. I prorettori e le prorettrici presso la scuola cantonale e il centro di formazione professionale e continua ricevono per il loro ruolo di leadership (rimanendo nel livello funzionale originario) un'indennità di Fr. 500.- mensili.
2. Presso la polizia cantonale, i responsabili di settore nelle divisioni, i vice-capigruppo e il vice-responsabile della divisione nel reparto comando ricevono (rimanendo nel livello funzionale originario) un'indennità di Fr. 200.- mensili.
3. In caso di vacanza in posizioni di leadership o di assenza dal lavoro di dipendenti a causa di malattia o incidente per un periodo superiore a un mese, un dipendente può ricevere un'indennità temporanea, graduata fino a un massimo di Fr. 500.- mensili, approvata dal capo del dipartimento o dalla capo del dipartimento con il coinvolgimento dell'ufficio del personale.
1. Ai dipendenti vengono corrisposte le seguenti indennità aggiuntive (importi in Fr.)
1. Indennità speciali
a. Indennità per la disponibilità del veicolo durante il servizio di reperibilità senza veicolo di servizio complessivamente alla Polizia cantonale; la graduazione e distribuzione ai membri del corpo avviene tramite il comando di polizia: 15 000.-/anno
b. Indennità per la disponibilità del veicolo durante il servizio di reperibilità senza veicolo di servizio complessivamente all'Ispettorato stradale; la graduazione e distribuzione ai singoli dipendenti avviene tramite l'ispettore stradale: 7 000.-/anno
c. * Gruppo intervento alpino e altri gruppi speciali in operazioni speciali della Polizia cantonale: 50.-/giorno di servizio
d. Dipendenti della Polizia cantonale in ricerca esterna indennità aggiuntiva forfettaria per spese: 50.-/mese
2. Indennità per cani poliziotto
a. Dopo il superamento del test operativo: 1 000.- una tantum
b. Per ogni ulteriore livello di brevetto: 300.- una tantum
c. Indennità per il cibo: 150.-/mese
d. In caso di decesso di un cane per malattia o durante un intervento di servizio: fino al 3° anno di servizio: 500.-, fino al 6° anno di servizio: 750.-, alla fine del servizio dopo il 6° anno di servizio: 1 000.-
e. Equipaggiamenti supplementari necessari e cure veterinarie secondo necessità.
3. * Indennità per cani da traccia
a. Indennità per il cibo: 150.-/mese
b. Cure veterinarie secondo necessità.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento d'esecuzione sono abrogati
a. il regolamento d'esecuzione sulle indennità di spesa per i funzionari e dipendenti cantonali del 29 ottobre 1991;
b. il regolamento d'esecuzione sul rapporto di lavoro del personale addetto alla manutenzione stradale del 22 febbraio 1994;
c. la decisione del consiglio di governo sulla regolamentazione delle indennità per gli agenti di polizia del 27 dicembre 1973.
1. Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore dal 1° maggio 2000, l'Art. 3 retroattivamente dal 1° luglio 1999.