Disposizioni d'esecuzione sulle competenze di assunzione e il fascicolo personale - Consiglio di Governo
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Il Consiglio di Stato nomina
a. i dirigenti e le dirigenti degli uffici;
b. i segretari e le segretarie dei dipartimenti (dirigenza superiore);
c. il messo cantonale o la messa cantonale.
2. Stabilisce inoltre i membri delle autorità a tempo parziale, nella misura in cui la legislazione non dichiara competente un'altra istanza. Inoltre, istituisce i rapporti di servizio o d'incarico con i membri delle commissioni conformemente all'art. 57 comma 2 della Legge sull'amministrazione dello Stato.
1. Il Capo del Dipartimento nomina
a. i responsabili di settori (quadro intermedio);
b. i responsabili di servizi in assenza di direzioni di settore;
c. i dipendenti di livello funzionale 6 o superiore, a condizione che siano direttamente subordinati a una direzione d'ufficio o al Segretario del Dipartimento.
1. Il dirigente o la dirigente dell'ufficio e il segretario o la segretaria del dipartimento assumono gli altri impiegati nel loro ambito di competenza.
1. L'Ufficio del personale impiega gli apprendisti dell'amministrazione cantonale.
1. L'autorità di assunzione comprende, nell'ambito del piano dei posti e dei mezzi autorizzati nel preventivo, anche l'autorità di ristrutturazione e soppressione di posti in conformità all'art. 7 del Regolamento del personale[3].
2. L'autorità di assunzione comprende inoltre tutte le decisioni relative al diritto del personale, in particolare
a. la retribuzione;
b. l'assegnazione dei compiti (documento dei doveri);
c. l'autorizzazione di attività collaterali;
d. l'esonero dall'obbligo di residenza;
e. la ristrutturazione o la cessazione del rapporto di lavoro.
3. Se un'occupazione deve essere disdetta dall'autorità competente per l'assunzione, l'ufficio del personale deve essere coinvolto sin dall'inizio. Esso accompagna tutte le fasi del procedimento.
1. Prima di rioccupare un posto, l'ufficio responsabile della nomina verifica la necessità di tale rioccupazione, comunica il risultato della verifica all'ufficio del personale e chiede a quest'ultimo di avviare il bando di concorso o la procedura di rioccupazione. Se l'ufficio del personale è l'autorità che assume, trasmette il risultato della sua verifica, tranne nel caso dell'assunzione degli apprendisti, alla direttrice o al direttore del dipartimento, rispettivamente alla segretaria o al segretario del governo.
2. Se non vi è accordo sulla necessità di una rioccupazione tra l'ufficio come autorità di assunzione e l'ufficio del personale, decide la direttrice o il direttore del dipartimento dell'ufficio che assume, rispettivamente la segretaria o il segretario del governo; in altri casi, decide il consiglio di governo.
1. Un posto non deve essere messo a concorso se internamente esiste una candidatura convincente. Una candidatura interna è considerata convincente se si possiedono le conoscenze necessarie per il nuovo posto, le conoscenze generali tecniche amministrative e i requisiti personali.
2. La decisione di rinunciare a un concorso viene presa dall'ufficio responsabile delle assunzioni, previa consultazione con l'ufficio del personale.
1. L'ufficio del personale elabora le candidature in arrivo, compila la documentazione necessaria per i superiori competenti e informa le candidate e i candidati sullo stato delle verifiche. Provvede inoltre a effettuare le necessarie verifiche.
2. I contratti di lavoro sono redatti esclusivamente dall'ufficio del personale, il quale si occupa anche dell'amministrazione dell'entrata.
3. I contratti di lavoro sono firmati dall'autorità competente per l'assunzione e dalla persona interessata.
4. Il servizio che assume informa internamente in consultazione con l'ufficio del personale e, in accordo con la Cancelleria di Stato, informa il pubblico.
5. L'introduzione e l'accompagnamento di nuovi dipendenti sul posto di lavoro sono effettuati dai superiori. L'ufficio del personale si occupa di fornire informazioni generali sui diritti e doveri dei dipendenti e sui servizi offerti dal datore di lavoro.
1. **Sono considerate cartelle o dati personali tutti i documenti relativi a un determinato rapporto di lavoro, che il datore di lavoro conserva nel dossier personale in formato elettronico o cartaceo.**
2. I dossier personali dei dipendenti possono essere suddivisi in dossier principale e dossier secondario.
3. L'ufficio del personale mantiene un dossier personale strutturato in modo uniforme (dossier principale) per tutti i dipendenti durante la durata del rapporto di lavoro, che deve essere continuamente aggiornato. La gestione deve avvenire secondo regole generalmente riconosciute.
4. L'amministrazione stipendi può mantenere un dossier secondario con i dati relativi alla registrazione e pagamento degli stipendi.
5. I superiori diretti possono mantenere per ciascun dipendente un dossier secondario con il seguente contenuto
a. Copie delle valutazioni dei dipendenti;
b. Copia del contratto di lavoro e delle mansioni lavorative;
c. Tabelle per il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze;
d. Documentazione su istruzione e formazione continua.
1. Il dossier personale può contenere solo i dati necessari per l'esecuzione del rapporto di lavoro. Il dossier principale e quello secondario devono essere verificati periodicamente - di norma ogni due anni - a tale riguardo.
2. È vietata la tenuta di documenti personali al di fuori del dossier principale e secondario. Fanno eccezione gli appunti destinati esclusivamente all'uso personale, come aiuto al lavoro personale o come promemoria.
1. I collaboratori hanno il diritto di essere informati sul contenuto del loro fascicolo personale. Qualora venga presentata una richiesta di informazione, quest'ultima può essere limitata, rifiutata o posticipata solo in via eccezionale, se vi sono preminenti interessi privati o pubblici contrari.
2. I superiori hanno il diritto di consultare, su richiesta, i fascicoli personali (fascicolo principale) dei loro collaboratori.
1. I fascicoli personali devono essere protetti dall'accesso, dalla consultazione e dalla modifica da parte di persone non autorizzate.
2. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dossier principali e secondari sono conservati dall'ufficio del personale per dieci anni. Alla scadenza del periodo di conservazione, i fascicoli personali vengono offerti all'archivio di Stato. La protezione dei dati e la sicurezza dei dati devono essere garantite.
1. Queste disposizioni esecutive si applicano, in linea di principio, a tutti i procedimenti in corso relativi al personale dal momento della loro entrata in vigore, salvo che per i procedimenti di reclamo pendenti.
1. ...
1. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni di attuazione, vengono abrogate le disposizioni di attuazione relative alla gestione del personale del 28 gennaio 1992.
1. Queste disposizioni attuative entrano in vigore il 1º luglio 1999.