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Accordo sul centro di servizi informatici dei cantoni di Obvaldo e Nidvaldo - Nome, natura giuridica, sede

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (23)

Art. 1 Accordo sul Centro di Servizi Informatici dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo - Nome, natura giuridica, sede Art. 2 Accordo sul Centro di Servizi Informatici dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Scopo e Compiti Art. 3 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - b. Servizi Art. 4 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo - Mezzi Operativi Art. 5 Accordo relativo al Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo Art. 6 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo Art. 8 Convenzione per il Centro di Servizi Informatici dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Organi Art. 9 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Consiglio di amministrazione Art. 10 Convenzione sul Centro di Competenza Informatica dei Cantoni Obwalden e Nidwalden - b. Compiti Art. 11 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo Art. 12 Convenzione sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obwalden e Nidwalden - Organo di revisione Art. 13 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo Art. 14 Convenzione sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Personale Art. 15 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo Art. 16 Accordo sul Centro di Competenza Informatica dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo Art. 17 Convenzione sul Centro di competenza informatica dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Tenuta della contabilità Art. 18 Accordo sul Centro di Servizi Informatici dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo Art. 19 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Costituzione di riserve e Utilizzo degli utili Art. 20 Accordo sul Centro di Servizi Informatici dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Esenzione Fiscale Art. 21 Accordo sul centro servizi informatici dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo - Durata e Recesso Art. 22 Accordo sul Centro di Prestazioni Informatiche dei Cantoni Obwalden e Nidwalden - Scioglimento Art. 23 Accordo relativo al Centro Servizi Informatici dei Cantoni di Obwalden e Nidwalden Art. 25 Accordo sul Centro di Servizi Informatici dei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo

Testo normativo (23 Articoli)

Forma organizzativa, Compiti e Mezzi operativi

1. I Cantoni Obvaldo e Nidvaldo istituiscono, sotto il nome di "Centro Prestazioni Informatiche Obvaldo - Nidvaldo (ILZ)", un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Sarnen.

2. L'ILZ è autonomo nella sua organizzazione e gestione operativa; mantiene una propria contabilità.

Forma organizzativa, Compiti e Mezzi operativi

1. Il ILZ

a. * fornisce servizi informatici alle organizzazioni per le quali si applica l'accordo sulla collaborazione nel settore dell'informatica[1];

b. * può eseguire incarichi per terzi, a condizione che ciò non comporti svantaggi qualitativi e finanziari per i cantoni firmatari dell'accordo.

c. * ...

Forma organizzativa, Compiti e Mezzi operativi

1. L'ILZ fornisce in particolare i seguenti servizi informatici

a. * assume tutti i compiti del centro servizi informatici conformemente all'accordo sulla collaborazione nel settore dell'informatica;

b. * sviluppa, nel quadro delle direttive dei governi, le linee guida per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c. garantisce nel suo ambito la sicurezza dei dati così come il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati;

d. * consiglia il personale delle clienti e dei clienti in materia d'uso dell'informatica e offre programmi di formazione;

e. * si assicura del funzionamento delle applicazioni e dei sistemi informatici (sistemi di elaborazione dati, informazione e comunicazione), che sono di importanza centrale;

f. * riceve e gestisce gli ordini delle clienti e dei clienti;

g. gestisce uno o più centri di elaborazione dati, in particolare per l'implementazione delle applicazioni conformemente alla lettera e;

h. * può fornire servizi di revisione a favore delle clienti e dei clienti.

i. * ...

2. Può essere incaricato dalle clienti e dai clienti di ulteriori compiti come la formazione strategica, la pianificazione finanziaria e l'elaborazione dei progetti.

3. L'ILZ può esternalizzare servizi informatici a terzi. L'esternalizzazione di servizi con importanza strategica o con impatti economici corrispondenti richiede l'approvazione dei governi dei cantoni contraenti dell'accordo. L'ILZ rimane responsabile per l'adempimento di tali compiti.

4. ...

Forma organizzativa, Compiti e Mezzi operativi

1. I cantoni convenzionati mettono a disposizione dell'ILZ un capitale di dotazione di Fr. 500.000.- ciascuno, che deve essere da questo remunerato con interessi.

2. ...

2a. Il tasso d'interesse dovuto al cantone si basa sul rendimento corrente delle obbligazioni federali decennali al 1° gennaio dell'anno fiscale, con un'aggiunta del 0,5 percento, e ammonta almeno al 3,0 e al massimo al 5,5 percento. Il tasso d'interesse è arrotondato a una cifra decimale. Il pagamento degli interessi è esigibile il 31 gennaio dell'anno fiscale.

3. I cantoni convenzionati possono concedere all'ILZ prestiti che devono essere remunerati secondo le condizioni di mercato vigenti.

Organi e competenze dei cantoni dell'accordo

1. Ogni cantone firmatario può delegare alla commissione interparlamentare di revisione della gestione due membri del proprio parlamento cantonale.

2. La commissione si costituisce autonomamente.

3. Essa svolge le proprie mansioni

a. esprimendosi sul rapporto di gestione, sul conto annuale e sul rapporto di revisione prima dell'approvazione da parte dei governi dei cantoni firmatari;

b. informando i parlamenti cantonali dei cantoni firmatari, nell'ambito della revisione della gestione, sull'esecuzione dei servizi;

c. ricevendo informazioni dal consiglio di amministrazione sull'attività del ILZ.

Organi e competenze dei cantoni dell'accordo

1. I governi dei cantoni contraenti

a. * eleggono, per un mandato della durata di quattro anni, i membri del consiglio di amministrazione dell'ILZ e, tra di loro, una presidente o un presidente;

b. designano l’ufficio di revisione;

c. approvano annualmente il rapporto di gestione e, basandosi sul rapporto di revisione, il bilancio annuale dell'ILZ;

d. * ...

Organi e Competenze del ILZ

1. Gli organi dell'ILZ sono

a. il consiglio di amministrazione;

b. la direzione generale;

c. l'organo di revisione.

Organi e Competenze del ILZ

1. Il consiglio d'amministrazione di cinque membri è composto da

a. due membri nominati rispettivamente dai due governi,

b. * il quinto membro designato congiuntamente dai due governi su richiesta dei quattro membri.

2. Il consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente, ad eccezione dell'elezione della sua presidenza. Adotta un regolamento interno e in esso disciplina in particolare le deliberazioni, la facoltà di firma e il compenso dei membri.

3. La direttrice o il direttore del ILZ ha voce consultiva e diritto di proposta.

Organi e Competenze del ILZ

1. Il Consiglio d'Amministrazione

a. è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'ILZ;

b. approva il bilancio dell'ILZ;

c. esercita la supervisione diretta sulla direzione aziendale;

d. redige il rapporto di gestione così come il bilancio annuale e tratta il rapporto di revisione;

e. informa annualmente la commissione interparlamentare di verifica delle attività e i governi dei cantoni aderenti sull'esecuzione dei servizi e degli ordini, nonché sul rapporto dell'organo di revisione;

f. nomina il direttore o la direttrice dell'ILZ;

g. adotta, secondo l'art. 14 di questo accordo, regolamenti del personale.

Organi e Competenze del ILZ

1. La Direzione adempie ai suoi compiti, in particolare

a. è responsabile della gestione aziendale;

b. esegue gli ordini impartiti all'ILZ;

c. assicura il controllo di gestione e la reportistica;

d. stipula contratti di lavoro di diritto pubblico con i dipendenti;

e. rende conto al Consiglio di amministrazione;

f. prepara gli affari per il Consiglio di amministrazione.

2. Alla Direzione spettano inoltre tutti i poteri che non sono attribuiti ad un altro organo. I poteri che le sono conferiti possono essere ulteriormente delegati.

Organi e Competenze del ILZ

1. L'organo di revisione esamina annualmente i conti secondo le disposizioni di legge e i principi di revisione riconosciuti, nonché la correttezza dei dati sulle prestazioni e sugli effetti.

2. Presenta una relazione e un'indicazione al consiglio di amministrazione.

Operazioni e Personale dell'ILZ

1. L'ILZ garantisce, mediante misure organizzative e tecniche, che le disposizioni sulla protezione dei dati della Confederazione e dei cantoni contraenti siano rispettate e che la sicurezza dei dati sia sempre assicurata.

Operazioni e Personale dell'ILZ

1. L'ILZ impiega il suo personale secondo le disposizioni della legislazione del Cantone di Obvaldo a livello di diritto pubblico. Può discostarsi da queste norme in relazione all'orario di lavoro, salario, premi e indennità se circostanze particolari lo giustificano.

2. Le controversie sono decise dal Tribunale amministrativo del Cantone di Obvaldo.

Operazioni e Personale dell'ILZ

1. Tutti i collaboratori dell'ILZ e le persone ausiliarie coinvolte sono soggetti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni della legge sull'amministrazione statale del Cantone di Obvaldo.

Operazioni e Personale dell'ILZ

1. La responsabilità dell'ILZ così come la responsabilità degli organi e del personale per l'attività sovrana sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione del Cantone Obvaldo. Competente a decidere è il Tribunale amministrativo del Cantone Obvaldo.

2. Negli altri casi si applica il diritto civile federale.

Bilancio Finanziario

1. L'ILZ redige un rendiconto annuale. Questo è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'allegato.

2. Il rendiconto annuale deve essere redatto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero relative alla contabilità regolare delle società per azioni. È consentita una contabilità più dettagliata.

Bilancio Finanziario

1. Per i servizi vengono richiesti prezzi di mercato, che di norma devono coprire i costi e consentire un guadagno ragionevole. Questo viene valutato con regolari benchmark dei prezzi.

2. Se il conto provvisorio annuale mostra un utile annuale superiore al 10 percento del capitale di dotazione e possono essere coperte le riserve generali, devono essere concessi sconti sui prezzi ai due cantoni e ai comuni, in base ai servizi per gli utenti ordinati, a carico dello stesso conto annuale.

Bilancio Finanziario

1. Il risultato annuale, determinato dopo aver dedotto gli ammortamenti aggiuntivi sulle immobilizzazioni e gli sconti sui prezzi, è destinato a

a) * la costituzione di riserve generali per coprire eventuali perdite fino al raggiungimento di un importo pari al 30 percento del capitale di dotazione;

b) * la costituzione di riserve libere;

c) * un eventuale riporto dell'utile all'esercizio contabile successivo.

2. Le riserve libere possono essere utilizzate

a) per il finanziamento di attività nell'ambito dell'adempimento e del miglioramento del mandato di prestazione;

b) per distribuzioni per metà a ciascuno dei cantoni convenzionati, a condizione che le riserve generali e libere superino insieme il 50 percento del capitale di dotazione.

Bilancio Finanziario

1. L'ILZ è esentato da tutte le imposte cantonali e comunali per i suoi compiti relativi all'adempimento degli ordini dei cantoni e dei comuni contraenti.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'accordo è valido a tempo indeterminato.

2. I governi dei cantoni contraenti possono recedere dall'accordo rispettando un preavviso di due anni, con effetto alla fine di un anno, non prima del 31 dicembre 2027.

3. In caso di recesso, le modalità dettagliate di uscita devono essere regolate separatamente tra l'ILZ e i cantoni contraenti.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla cessazione dell'accordo, gli attivi e i passivi vengono ripartiti tra i cantoni firmatari in base all'utilizzo effettivo dei servizi negli ultimi quattro anni.

2. Ogni cantone è solidalmente responsabile per gli obblighi contratti dall'ILZ durante il periodo della sua adesione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le controversie tra i cantoni contraenti sono decise da un tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale è composto da cinque membri. Le parti in causa designano ciascuna due rappresentanti. Questi ultimi insieme nominano inoltre un presidente o una presidentessa.

3. Il procedimento si svolge in analogia alle disposizioni sull'arbitrato nel Codice di Procedura Civile Svizzero (Codice di Procedura Civile, CPC).

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002, previa approvazione degli organi costituzionalmente competenti.

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