Regolamento concernente l'esame di avvocato e la pratica forense - Ammissione (LFLCA)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1. Alla prova d'esame per l'abilitazione professionale di avvocato è ammesso chi dimostra
a. il soddisfacimento dei requisiti secondo gli artt. 7 e 8 cpv. 1 lett. a a c della Legge Federale sugli Avvocati (BGFA);
b. * un praticantato legale di almeno un anno presso una persona iscritta al registro degli avvocati, un tribunale, un'autorità di inchiesta penale o un servizio legale di un'amministrazione cantonale, in particolare un ufficio, un dipartimento o una segreteria, a condizione che sia garantito che la o il praticante sia sotto la supervisione diretta di un’avvocata o di un avvocato e svolga prevalentemente lavori giuridici. Di questi, almeno sei mesi devono essere completati nel Cantone Obvaldo.
2. L'esame per l'abilitazione professionale di avvocato può essere ripetuto due volte. L’insuccesso in un altro Cantone viene computato.
3. La decisione sull'ammissione alla prova d'esame spetta alla Commissione degli Avvocati.
1. All'esame di abilitazione alla professione forense, le candidate e i candidati devono dimostrare di possedere le conoscenze giuridiche teoriche e pratiche necessarie per esercitare la professione di avvocato. L'esame è fondamentalmente orientato all'attività dell'avvocato o dell'avvocatessa.
2. I punti decisivi per la valutazione delle conoscenze sono
a. la conoscenza giuridica e la capacità di ragionamento;
b. la qualità dell'analisi dei fatti;
c. l'elaborazione logica e sistematica dei compiti assegnati;
d. * le capacità linguistiche;
e. * l'utilità del lavoro per il committente.
1. Saranno esaminati
a. diritto privato federale e cantonale;
b. diritto processuale civile federale e cantonale, nonché diritto dell'esecuzione e del fallimento;
c. * diritto penale e processuale penale federale e cantonale, incluso diritto penale accessorio;
d. diritto statale e amministrativo federale e cantonale, inclusi diritto tributario e delle assicurazioni sociali;
e. diritto procedurale amministrativo federale e cantonale;
f. diritto degli avvocati.
2. Alle singole materie d'esame appartengono anche il diritto internazionale applicabile (trattati statali) e il diritto intercantonale (concordati).
1. Gli esami si svolgono di norma una o due volte all'anno. La commissione degli avvocati stabilisce le date degli esami.
2. L'iscrizione deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data dell'esame. La commissione degli avvocati può eccezionalmente abbreviare questo termine.
3. All'iscrizione devono essere allegati
a. Estratto del casellario giudiziale;
b. Estratto del registro delle esecuzioni;
c. Certificato di capacità d'agire del comune di residenza;
d. Certificati di laurea e di pratica legale;
e. * Dichiarazione sui tentativi precedenti di sostenere l'esame da avvocato.
4. In caso di dubbi sul rispetto delle condizioni di ammissione, la commissione degli avvocati può richiedere ulteriori certificati e effettuare accertamenti.
1. Le richieste di annullamento dell'esame di avvocato devono essere indirizzate per iscritto alla commissione d'esame degli avvocati.
2. In caso di annullamento fino a tre settimane prima della data dell'esame, un terzo della tassa d'esame ordinaria sarà trattenuto. Successivamente, è dovuta la tassa d'esame intera.
3. Chi, a causa di malattia o per altri motivi importanti, non si presenta all'esame o lo interrompe, deve immediatamente notificare la presidenza della commissione d'esame degli avvocati. La commissione d'esame degli avvocati decide in quale misura i risultati dell'esame e la tassa d'esame saranno computati.
4. In caso di assenza ingiustificata o interruzione senza motivo valido, l'intero esame sarà considerato non superato.
1. L'esame consiste in una parte scritta e una parte orale.
2. La parte scritta dell'esame di avvocato dura tre volte per sei ore ciascuna; la parte orale dura complessivamente al massimo due ore.
1. L'esame scritto si svolge prima dell'esame orale.
2. All'esame orale è ammesso solo chi ha superato l'esame scritto.
1. L'esame scritto comprende tre elaborati
a. diritto privato federale e cantonale e procedura civile, nonché diritto dell'esecuzione e del fallimento;
b. diritto pubblico e amministrativo federale e cantonale, compreso il diritto tributario e della sicurezza sociale, diritto della procedura amministrativa federale e cantonale, diritto forense;
c. diritto penale e procedura penale federale e cantonale.
1a. Gli esami scritti comprendono anche il diritto internazionale pertinente (trattati internazionali) e il diritto intercantonale (concordati).
2. Alla candidata o al candidato vengono presentati uno o più compiti per ogni materia d'esame. La trattazione può includere, ad esempio, la redazione di sentenze, pareri, atti legali, contratti o arringhe.
3. Per la trattazione sono disponibili le leggi pertinenti. La commissione degli avvocati stabilisce i mezzi ausiliari che sono generalmente a disposizione della candidata o del candidato per la soluzione dei compiti.
4. Gli elaborati scritti devono essere redatti con i mezzi ausiliari messi a disposizione dal Cantone.
5. Gli elaborati scritti vengono archiviati.
1. L'esame orale si svolge davanti a tre membri della commissione degli avvocati.
2. L'esame orale viene registrato. Le registrazioni vengono distrutte dopo che la decisione sull'esame è passata in giudicato.
1. Il risultato dell'esame è "ben superato", "superato" o "non superato".
2. L'esame è considerato superato se sia la parte scritta che quella orale sono superate.
3. Basato sull'esame superato, viene rilasciato il brevetto di avvocato.
1. Chi non ha superato l'esame scritto o orale, può ripeterlo sotto la condizione dell'art. 1 di questo regolamento.
2. La commissione d'esame può stabilire che la candidata o il candidato debba sostenere solo uno o due compiti scritti se le prove degli altri materie sono state risolte bene.
3. Il riconoscimento di un esame scritto superato integralmente o parzialmente è escluso dopo un termine di tre anni.
1. Se l'ammissione all'esame da avvocato è stata ottenuta ingiustamente tramite dichiarazioni errate o incomplete, oppure se sono stati utilizzati mezzi sleali durante l'esame da avvocato, la commissione per gli avvocati dichiara l'esame come non superato.
2. Inoltre, la commissione per gli avvocati può disporre che la persona interessata sia esclusa da ulteriori esami da avvocato per una durata massima di tre anni.
1. La Commissione degli avvocati può eccezionalmente riconoscere come pratica legale anche un'attività più lunga come giurista nell'amministrazione della giustizia (Art. 1 par. 1 lett. b) o presso una persona iscritta nel registro degli avvocati, se questa garantisce un'adeguata formazione teorica e pratica. In ogni caso, sei mesi devono essere completati nel Cantone di Obvaldo.
1. La Commissione degli Avvocati decide sull'ammissione ai sensi dell'Art. 5 della Legge sull'esercizio della professione forense su richiesta.
2. Alla richiesta devono essere allegati
a. Estratto del casellario giudiziale;
b. Estratto del registro delle esecuzioni;
c. *Certificato di capacità d'agire;
d. Certificato di laurea.
3. L'autorizzazione temporanea viene rilasciata per un massimo di tre anni.
4. La praticante o il praticante è sotto la direzione e responsabilità dell'avvocata o dell'avvocato.
5. I praticanti sono sotto la supervisione della Commissione degli Avvocati.
6. La Commissione degli Avvocati può revocare l'autorizzazione alla rappresentanza se il comportamento della praticante o del praticante dà luogo a un fondato motivo di preoccupazione.
1. L'ammissione all'esame di idoneità e il relativo oggetto sono disciplinati dall'art. 31 BGFA.
1. Chi desidera sostenere un esame di idoneità deve presentare una domanda scritta alla commissione degli avvocati.
2. Alla domanda devono essere allegati
a. le certificazioni richieste dall'art. 31 cpv. 1 della BGFA;
b. * una presentazione del percorso professionale e delle competenze professionali acquisite;
c. * una dichiarazione sugli esami di idoneità già sostenuti in Svizzera.
3. In caso di dubbi sul rispetto dei requisiti di ammissione, la commissione degli avvocati può richiedere ulteriori certificazioni e svolgere accertamenti.
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità può essere presentata in qualsiasi momento.
2. Una volta rilasciata la decisione di ammissione e corrisposta la tassa d'esame, il presidente della commissione degli avvocati stabilisce la data dell'esame.
1. L'esame di idoneità si svolge, in linea di massima, con modalità e contenuti equivalenti all'esame di avvocatura. Le disposizioni di cui agli artt. 6 e seguenti del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
2. L'esame di idoneità può essere ripetuto due volte. I precedenti tentativi di esame extraterritoriali vengono conteggiati.
1. L'ammissione al colloquio d'esame e il suo oggetto sono disciplinati dall'art. 30 cpv. 1 lett. b e dall'art. 32 della BGFA.
1. Le candidate e i candidati che sono elencati nella lista pubblica da almeno tre anni (Art. 28 BGFA), possono presentare alla Commissione degli avvocati una richiesta scritta per l'ammissione al colloquio esame.
2. Alla richiesta devono essere allegati
a. una descrizione del percorso professionale e delle conoscenze professionali acquisite;
b. * un'attestazione dell'attività esercitata nel diritto svizzero;
c. * una dichiarazione sugli esami orali già sostenuti in Svizzera.
3. L'Art. 16 paragrafo 3 di questo regolamento si applica mutatis mutandis.
1. La domanda di ammissione al colloquio di idoneità può essere presentata in qualsiasi momento.
2. Il colloquio d'esame si svolge di norma entro due mesi dalla notifica della decisione di ammissione. La tassa d'esame deve essere pagata in anticipo.
1. Il colloquio d'esame si estende essenzialmente al diritto cantonale, al diritto di procedura civile, al diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento, al diritto di procedura penale e al diritto pubblico e amministrativo.
2. Di norma, ha una durata di due ore e può essere ripetuto una volta. I tentativi d'esame fuori dal cantone effettuati in precedenza vengono conteggiati.
1. La tassa d'esame ammonta a Fr. 1 500.-.
2. La tassa per la ripetizione dell'esame orale ammonta a Fr. 500.-, mentre quella per la ripetizione dell'intera prova scritta ammonta a Fr. 1 000.-.
3. In caso di esenzione da una prova scritta, la tassa per la ripetizione della prova scritta è ridotta di Fr. 300.-, in caso di esenzione da due prove scritte di Fr. 600.-.
4. Le tasse d'esame devono essere pagate al più tardi un mese prima dell'esame, altrimenti l'iscrizione è considerata non valida.
5. Le tasse pagate in eccesso per le parti d'esame non sostenute saranno accreditate alla candidata o al candidato o rimborsate su richiesta.
1. La tassa per il colloquio d'esame ammonta a Fr. 600.-.
1. Le decisioni della Commissione degli Avvocati possono essere impugnate con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 20 giorni dalla notificazione (Art. 21 Legge sugli Avvocati).
1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore. Deve essere pubblicato.
2. Il regolamento concernente l'esame di avvocato e il praticantato legale del 31 agosto 1999 è abrogato.