134.4
ANWGLPA
CH-OW
Art. 9 Legge sull'esercizio dell'avvocatura (AnwG) - Regole Professionali
Obblighi professionali e onorari
Art. 9 AnwG - Regole Professionali · Regole Professionali
1. Per le avvocate e gli avvocati si applicano le disposizioni degli Art. 12 e 13 della BGFA indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati. Sono esclusi gli Art. 12 lett. b e g della BGFA, che non si applicano alle avvocate e agli avvocati non iscritti nel registro degli avvocati.
2. Le avvocate e gli avvocati che sono impiegati presso il Cantone e che agiscono su suo incarico sono esonerati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.