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134.4 ANWGLPA CH-OW

Art. 9 Legge sull'esercizio dell'avvocatura (AnwG) - Regole Professionali

Obblighi professionali e onorari
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Art. 9 AnwG - Regole Professionali · Regole Professionali

1. Per le avvocate e gli avvocati si applicano le disposizioni degli Art. 12 e 13 della BGFA indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati. Sono esclusi gli Art. 12 lett. b e g della BGFA, che non si applicano alle avvocate e agli avvocati non iscritti nel registro degli avvocati.

2. Le avvocate e gli avvocati che sono impiegati presso il Cantone e che agiscono su suo incarico sono esonerati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

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