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134.4 ANWGLPA CH-OW

Art. 4 Legge sull'esercizio dell'avvocatura (AnwG) - Competenza

Commissione degli Avvocati
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Art. 4 AnwG - Competenza · Competenza

1. La Commissione degli Avvocati gestisce il registro cantonale degli avvocati secondo l'art. 5 cpv. 3 BGFA e l'elenco pubblico secondo l'art. 28 cpv. 2 BGFA. È responsabile della vigilanza e del disciplinare.

2. La Commissione degli Avvocati amministra l'esame di avvocatura e rilascia il brevetto di avvocato.

3. Decide sull'esito dell'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA e del colloquio d'esame ai sensi dell'art. 32 BGFA.

4. La Commissione degli Avvocati decide sull'esonero dal segreto professionale e, in qualità di autorità di vigilanza, svolge ulteriori compiti assegnati dalla legge federale.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

OGVE.2016.17.18.htm · ow (Art. 4 Abs. 4 AnwG)
Attorney-Client Privilege Prevails Over Factual Clarification in Litigation
Mentioned in the context of attorney-client privilege and the possibility of release by the bar association, although the court ultimately finds release not permissible in this case.
VVGE.2011.13.Nr.17 · ow (Art. 4 AnwG)
Obwalden Supervision of Lawyers Extends Beyond Registration
The court established the competence of the Disciplinary Committee as a supervisory authority.