Art. 76 Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG) - Tribunale Superiore
Art. 76 GOG · Tribunale Superiore
1. Il Tribunale Superiore è l'autorità di vigilanza tecnica e disciplinare in materia di esecuzione e fallimento. Esso emana, sia in generale che nei singoli casi, le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione della legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento.
2. Il Tribunale Superiore decide sui ricorsi contro l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti. I ricorsi devono essere presentati per iscritto e devono contenere una richiesta e una motivazione. Il Tribunale Superiore richiede il parere dell'Ufficio e accerta i fatti del caso se il ricorso non è manifestamente infondato. Le disposizioni del codice di procedura civile sul procedimento sommario si applicano per analogia. Restano riservate le disposizioni procedurali della legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento.
3. Il Tribunale Superiore è competente come unica istanza per l'esame della relazione finale e per la dichiarazione della chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 268 LEF (Legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento).