Art. 64 Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG) - Ricorso amministrativo
Art. 64 GOG · Ricorso amministrativo
1. Il ricorso amministrativo al tribunale amministrativo cantonale è ammissibile contro le decisioni delle ultime autorità amministrative cantonali.
2. Il ricorso amministrativo non è ammissibile contro
a. Decisioni per le quali è previsto il ricorso al Tribunale amministrativo federale o un altro mezzo di ricorso a un'autorità federale;
b. Decisioni che la legislazione dichiara definitive;
c. Decisioni relative alla risoluzione di reclami di sorveglianza;
d. Decisioni di carattere prevalentemente politico, in particolare
1. Decisioni relative all'emanazione e all'approvazione di piani non vincolanti per i proprietari di fondi,
2. Decisioni relative a richieste di grazia,
3. Decisioni relative a contributi su cui non esiste un diritto legale,
4. Decisioni relative alla concessione, al rifiuto o alla cessione di concessioni su cui non esiste un diritto legale;
e. Atti normativi e approvazioni di atti normativi;
f. Atti di governo ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 seconda frase della legge sul Tribunale federale.
3. Per denegata giustizia, ritardo di giustizia e contro decisioni preliminari e incidentali autonomamente aperte dalle ultime autorità amministrative si può ricorrere al tribunale amministrativo secondo le disposizioni della legge sul Tribunale federale, anche se la sua competenza nel merito non è data.