Art. 6 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Audizione
Art. 6 Regolamento del Procedimento Amministrativo, VwVV - Audizione · Audizione
1. L'autorità o l'ufficio ascolta le parti prima di disporre o decidere.
2. Se una disposizione probabilmente riguarda un numero elevato di persone o se le parti non possono essere determinate in modo esaustivo senza un sforzo sproporzionato, l'autorità o l'ufficio può, invece, rendere pubblico il ricorso o la disposizione prevista prima di emetterla e contemporaneamente annunciare nel Bollettino ufficiale che le obiezioni devono essere presentate entro un termine ragionevole.
3. L'autorità o l'ufficio può rinunciare all'audizione
a. in caso di decisioni preliminari e interlocutorie non autonomamente impugnabili;
b. quando vi è pericolo nel ritardo;
c. nella misura in cui vengono accolte le richieste delle parti;
d. in caso di disposizioni impugnabili con opposizione;
e. in caso di disposizioni esecutive.