133.21
VwVVRPA
CH-OW
Art. 5 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Accertamento dei fatti
Disposizioni comuni - Disposizioni generali
Art. 5 Regolamento del procedimento amministrativo, VwVV - Accertamento dei fatti · Accertamento dei fatti
1. L'autorità o l'ufficio competente, ovvero un membro o una persona incaricata da essi della determinazione dei fatti, accerta i fatti d'ufficio e adotta le misure cautelari necessarie a tal scopo.
2. Il procedimento probatorio si svolge applicando mutatis mutandis le disposizioni del Codice di procedura civile.
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Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Competenza
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