133.21
VwVVRPA
CH-OW
Art. 3 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Parti
Disposizioni comuni - Disposizioni generali
Art. 3 Ordinanza sul procedimento amministrativo, OPA · Parti
1. Nel procedimento amministrativo è considerata parte chiunque venga interessato dalla decisione da emettere, abbia un interesse meritevole di tutela e partecipi al procedimento o vi venga coinvolto d'ufficio.
2. Nel procedimento di ricorso è parte
a. chi ha già esercitato diritti di parte dinanzi alla precedente istanza e desidera continuare a farlo,
b. qualsiasi terzo che venga nuovo a essere interessato e voglia esercitare diritti di parte.
3. Nel procedimento di ricorso, l'istanza precedente partecipa come una parte.
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Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Competenza
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