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133.21 VwVVRPA CH-OW

Art. 3 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Parti

Disposizioni comuni - Disposizioni generali
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Art. 3 Ordinanza sul procedimento amministrativo, OPA · Parti

1. Nel procedimento amministrativo è considerata parte chiunque venga interessato dalla decisione da emettere, abbia un interesse meritevole di tutela e partecipi al procedimento o vi venga coinvolto d'ufficio.

2. Nel procedimento di ricorso è parte

a. chi ha già esercitato diritti di parte dinanzi alla precedente istanza e desidera continuare a farlo,

b. qualsiasi terzo che venga nuovo a essere interessato e voglia esercitare diritti di parte.

3. Nel procedimento di ricorso, l'istanza precedente partecipa come una parte.

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