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133.21 VwVVRPA CH-OW

Art. 2a Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Disposizione sugli atti materiali

Disposizioni comuni - Disposizioni generali
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Art. 2a Regolamento sulle procedure amministrative, VwVV - Disposizione sugli atti materiali · Disposizione sugli atti materiali

1. Chi ha un interesse degno di tutela può chiedere all'autorità competente per atti che si basano sul diritto pubblico e che incidono su diritti o obblighi, che essa

a. ometta, cessi o revochi atti illeciti;

b. elimini le conseguenze degli atti illeciti;

c. accerti l'illiceità degli atti.

2. L'autorità decide mediante disposizione.

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