Art. 23e Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV)
Art. 23e Regolamento delle procedure amministrative, VwVV - Spese ufficiali
1. La parte ha l'obbligo di sostenere i costi ufficiali
a. nel procedimento amministrativo di primo grado, se ha provocato la decisione nel proprio interesse o attraverso il proprio comportamento;
b. nel procedimento di opposizione, se ha presentato un'opposizione in modo temerario, priva di fondamento giuridico o palesemente infondata;
c. nel procedimento di impugnazione, se è soccombente o se il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
2. Il ritiro di un ricorso o di un mezzo di impugnazione è equiparato a un rigetto.
3. I costi che una parte provoca con un comportamento non conforme al dovere nel procedimento o con la presentazione tardiva di fatti e prove sono a suo carico, anche se prevale.
4. I costi aggiuntivi per una decisione motivata secondo l'art. 11 cpv. 2a del presente regolamento sono a carico della parte o dell'autorità inferiore che ha richiesto la motivazione.