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Art. 23a Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Definizioni

Spese processuali
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Art. 23a Ordinanza sulla Procedura Amministrativa, OPA · Definizioni

1. Le spese processuali consistono nei costi ufficiali e nelle indennità delle parti.

2. I costi ufficiali comprendono le tasse per l'attività dell'autorità (tasse di giudizio, tasse di scrittura, ecc.), i costi delle prove e altre spese vive dell'autorità o dell'ufficio.

3. L'indennità delle parti è una compensazione per i costi della rappresentanza professionale delle parti e per la presenza necessaria, particolarmente onerosa delle parti davanti alle autorità, uffici e periti.

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