Art. 22 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Riesame
Art. 22 Regolamento di Procedura Amministrativa, RPAm - Riesame · Riesame
1. Un procedimento divenuto esecutivo deve essere riesaminato su richiesta di una parte dalla competente autorità o ufficio, qualora
a. vi sia una situazione di fatto sostanzialmente modificata rispetto al contesto della prima decisione, oppure la parte richiedente invochi fatti o prove rilevanti per la valutazione delle circostanze, che in precedenza non erano noti o che non furono presentati nel procedimento precedente perché la parte non era in grado di farlo o perché non vi era motivo di farlo;
b. il provvedimento sia stato influenzato da un'azione penalmente rilevante;
c. l'autorità o l'ufficio si sia trovato in un errore manifesto riguardo a fatti decisivi oppure vi siano interessi pubblici cogenti che lo giustifichino.
2. Se l'autorità o l'ufficio rifiuta il riesame, tale decisione può essere impugnata.