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133.21 VwVVRPA CH-OW

Art. 2 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Assistenza giudiziaria

Disposizioni comuni - Disposizioni generali
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Art. 2 Regolamento sul procedimento amministrativo, VwVV - Assistenza giudiziaria · Assistenza giudiziaria

1. Le autorità amministrative e gli uffici di Stato del Cantone e dei Comuni, così come degli altri enti di diritto pubblico, sono reciprocamente obbligati a prestare assistenza giudiziaria.

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti l'obbligo di informazione e di segnalazione, la protezione dei dati e il segreto fiscale.

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