133.21
VwVVRPA
CH-OW
Art. 2 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Assistenza giudiziaria
Disposizioni comuni - Disposizioni generali
Art. 2 Regolamento sul procedimento amministrativo, VwVV - Assistenza giudiziaria · Assistenza giudiziaria
1. Le autorità amministrative e gli uffici di Stato del Cantone e dei Comuni, così come degli altri enti di diritto pubblico, sono reciprocamente obbligati a prestare assistenza giudiziaria.
2. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti l'obbligo di informazione e di segnalazione, la protezione dei dati e il segreto fiscale.
← Art. 1 Regolamento del Procedimento Amministrativo, RPA - Competenza
Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Competenza
Art. 2a Regolamento sulle procedure amministrative, VwVV - Disposizione sugli atti materiali →