133.21
VwVVRPA
CH-OW
Art. 13 Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Revoca
Norme Comuni - Principi Procedurali
Art. 13 Regolamento sulle procedure amministrative, VwVV - Revoca · Revoca
1. L'autorità o l'ufficio competente o la sua autorità di vigilanza può modificare o revocare in qualsiasi momento un provvedimento, se la revoca non grava sui soggetti interessati o se lo richiedono importanti interessi pubblici.
2. Se una persona che, confidando nel provvedimento, ha effettuato spese o predisposto misure in buona fede subisce un danno a causa della revoca, ha diritto a un'indennità, purché non abbia colpa nella revoca. Il diritto è rivolto contro l'ente pubblico di cui l'organo ha emanato il provvedimento revocato.
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Ordinanza sulla procedura amministrativa e di ricorso amministrativo (Ordinanza sulla procedura amministrativa, VwVV) (Verwaltungsverfahrensverordnung, VwVV) - Competenza
Art. 14 Regolamento sul Procedimento Amministrativo, RPAm →