Legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali (Legge cantonale sull'armonizzazione dei registri, kRHG) - Scopo e ambito di applicazione (LHR)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questa legge ha lo scopo di semplificare la raccolta dei dati per la statistica e per lo scambio di dati personali tra i registri mediante la loro armonizzazione.
2. Si applica ai registri degli abitanti, ai registri elettorali e agli altri registri ufficiali designati a livello cantonale e comunale.
1. Il Consiglio dei ministri può, in relazione con un censimento federale, richiedere alla Confederazione un incremento dell'indagine strutturale e delle indagini a campione tematiche (Art. 8 Legge sul censimento).
2. Il Consiglio dei ministri disciplina tramite disposizioni esecutive in particolare
a. i registri ufficiali ai quali è applicabile la presente legge (Art. 1 comma 2 della presente legge);
b. l'entità e il contenuto dei dati che devono essere inseriti sulla piattaforma dati cantonale e messi a disposizione tramite procedura di richiesta o segnalazione, l'indennizzo per l'accesso ai dati da parte di terzi, i termini entro cui i dati devono essere comunicati, nonché l'eventuale consegna dei dati alla Confederazione secondo l'Art. 6 comma 2 della presente legge;
c. se necessario, l'obbligo dei comuni di confrontare reciprocamente i dati e trasmettere i dati del registro elettorale anche al Cantone;
d. l'indennizzo dei comuni per l'inserimento e l'aggiornamento degli identificatori degli edifici e delle abitazioni dal contributo della Confederazione alla gestione dei registri cantonali;
e. i requisiti e l'organizzazione operativa di un registro degli edifici e delle abitazioni con un elenco stradale;
f. l'utilizzo del numero di assicurazione (Art. 13 comma 2 e 4 della presente legge);
g. la proroga del periodo transitorio (Art. 14 comma 2 della presente legge).
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica attua la legislazione sull'armonizzazione dei registri, salvo che il diritto cantonale non designi un'altra autorità o ente. È responsabile della fornitura dei dati alla Confederazione, del coordinamento, dell'esecuzione e del controllo della qualità dell'armonizzazione dei registri. Può avvalersi di specialisti per adempiere ai propri compiti e trasferire determinate funzioni a terzi.
2. È il punto di contatto per l'Ufficio federale di statistica (UFS) e l'ente di collegamento cantonale per l'esecuzione dei censimenti federali.
3. Gestisce tramite terzi la piattaforma dati cantonale e decide caso per caso sui diritti di accesso. Le estensioni o le modifiche della piattaforma dati cantonale devono essere concordate con i proprietari dei dati.
1. La Piattaforma Dati Cantonale funge da amministrazione centrale delle informazioni relative a persone, edifici e abitazioni. Essa memorizza i dati delle persone fisiche e giuridiche con i loro dati aggiuntivi, nonché i dati relativi agli edifici e alle abitazioni.
2. I comuni residenziali e patriziali, le autorità cantonali e i terzi, nella misura in cui sono incaricati di compiti statali, hanno accesso elettronico in modalità di consultazione ai dati della Piattaforma Dati Cantonale necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.
3. I dati della Piattaforma Dati Cantonale sono messi a disposizione gratuitamente per i comuni e le autorità cantonali.
1. Le comunità ecclesiastiche ricevono l'accesso elettronico ai dati sulla piattaforma cantonale tramite procedura di richiamo, necessari per la registrazione dei loro membri, la gestione dei loro registri elettorali o per l'adempimento dei loro compiti ecclesiastici, come specificato in particolare nei regolamenti delle comunità ecclesiastiche. L'accesso ai dati include anche i dati personali particolarmente sensibili.
2. Le comunità ecclesiastiche possono comunicare i dati dei membri alle istituzioni di diritto ecclesiastico per l'adempimento del loro mandato ecclesiastico. Le istituzioni di diritto ecclesiastico sono obbligate a rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati e in particolare
a. utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per lo scopo previsto; e
b. garantire la sicurezza dei dati attraverso un'adeguata infrastruttura di protezione dei dati.
3. In caso di violazioni, la comunicazione dei dati alle istituzioni di diritto ecclesiastico può essere rifiutata, limitata o soggetta a condizioni.
1. Le comuni degli abitanti mantengono il registro degli abitanti secondo il regolamento sul registro degli abitanti. Si collegano alla piattaforma comune di informatica e comunicazione della Confederazione e alla piattaforma dati cantonale.
2. Sono obbligati a realizzare l'armonizzazione delle caratteristiche conformemente alla legge sull'armonizzazione dei registri e delle caratteristiche cantonali.
3. La comunicazione avviene in forma elettronica tramite i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla Confederazione e dal Cantone.
1. Le comuni si assumono il compito di fornire i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) e mettono a disposizione della regione i dati per la piattaforma dati cantonale a titolo gratuito.
2. La regione può assumere in proprio la fornitura dei dati all'UST.
3. La fornitura dei dati all'UST deve avvenire al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo alla data di riferimento.
1. Tutte le mutazioni devono essere scambiate continuamente tra i registri anagrafici interessati.
2. Lo scambio avviene in forma elettronica e criptata.
1. Tutte le comunicazioni relative a dati personali, dati sugli edifici e dati sulle abitazioni devono essere continuamente scambiate tra i registri interessati attraverso la piattaforma dati cantonale.
1. Le autorità competenti per i registri ufficiali designati devono trasferire tutte le modifiche relative alla gestione dei dati sulla piattaforma dati cantonale immediatamente dopo aver ricevuto tutti i dati, ma al più tardi entro dieci giorni.
2. Il trasferimento avviene esclusivamente tramite consegna dei dati in forma elettronica.
3. La distruzione di dati sulla piattaforma dati cantonale non influisce su eventuali obblighi di gestione o conservazione di dati in altre raccolte di dati.
1. Per il rilascio delle informazioni si applicano le disposizioni del regolamento sul registro degli abitanti. Per il resto, la comunicazione dei dati ai privati è vietata.
2. Gli organi incaricati della sorveglianza sui registri possono trattare o far trattare i dati della piattaforma dati cantonale e dei registri, inclusi i dati personali particolarmente sensibili, che sono necessari per l'espletamento delle loro attività di sorveglianza.
1. Il Cantone e i comuni sono responsabili dei costi che ricadono nel loro ambito di competenza.
2. Il Cantone sostiene i costi per un potenziamento del rilevamento strutturale e delle indagini campionarie tematiche nell'ambito dei censimenti della popolazione.
3. L'istituzione, il funzionamento e l'ampliamento della piattaforma dati cantonale devono essere finanziati per metà dal Cantone e per metà dai comuni.
1. I comuni conducono, secondo le direttive della Confederazione e del Cantone, un registro degli edifici e degli appartamenti (GWR) riconosciuto, con un elenco delle strade su una piattaforma dati comune.
2. Essi registrano continuamente nel registro degli edifici e degli appartamenti (GWR) le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le demolizioni di edifici e possono, a spese delle proprietarie e dei proprietari, introdurre una numerazione fisica degli appartamenti per determinare e aggiornare l'identificatore dell'appartamento.
3. Nel registro degli edifici e degli appartamenti riconosciuto vengono registrati edifici con e senza utilizzo abitativo, alloggi provvisori e costruzioni speciali secondo le definizioni e i requisiti del catalogo delle caratteristiche del registro federale degli edifici e degli appartamenti. Il Consiglio di Stato può prevedere la registrazione di caratteristiche aggiuntive.
1. Le organizzazioni e le persone ai sensi dell'art. 153c cpv. 1 lett. a num. 4 AHVG possono utilizzare sistematicamente il numero AVS, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti amministrativi. Il Consiglio di Stato determina le organizzazioni e le persone autorizzate nelle disposizioni esecutive.
2. Il numero AVS può essere utilizzato e divulgato solo in relazione ai compiti e secondo le disposizioni dell'AHVG.
3-5
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1. Le comunità municipali istituiscono la gestione elettronica del registro secondo l'art. 5 e la fornitura dei dati secondo l'art. 6 di questa legge entro il 31 dicembre 2009 al più tardi.
2. Il Consiglio di Stato può prorogare il periodo transitorio.
1. La modifica della normativa vigente è disciplinata nell'allegato.
1. Le disposizioni di attuazione relative all'esecuzione del censimento federale del 2000 dell'8 giugno 1999 sono abrogate.
1. Il Consiglio di Stato determina quando questa legge entra in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.
2. Questa legge deve essere portata a conoscenza del Dipartimento federale degli affari interni. La Sezione II dell'allegato (supplemento al regolamento sulla votazione) è soggetta all'approvazione da parte della Confederazione.