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Ordinanza sulle indennità delle autorità e dei funzionari a titolo accessorio

2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Testo normativo (2 Articoli)

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1. I membri del consiglio di governo che lasciano il loro incarico hanno diritto a una pensione (rendita di vecchiaia, invalidità, per vedove e orfani) basata sullo stipendio computabile, considerando gli anni iniziati come completi. Ai membri del consiglio di governo in carica al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento vengono conteggiati tutti gli anni di servizio svolti fino ad allora.

2. Sono considerati stipendi computabili

a. l'indennità annua fissa per un membro del consiglio di governo, esclusa l'indennità per il Landammann e il Landstatthalter ed escluse le spese di rappresentanza;

b. i compensi giornalieri per l'anno di carica e le indennità per il caro vita, escluse le indennità per famiglie e figli.

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1. Il beneficio salariale differito consiste in una pensione di vecchiaia o pensione di invalidità, una pensione di vedova o una pensione per orfani.

2. L'ammontare della pensione di vecchiaia dipende dallo stipendio computabile al momento dell'uscita dal consiglio di governo e dagli anni di servizio prestati. Essa ammonta (percentuale dello stipendio computabile)

a. dopo 6 anni di servizio: 18%

b. dopo 8 anni di servizio: 24%

c. dopo 10 anni di servizio: 30%

d. dopo 12 anni di servizio: 36%

3. Il diritto alla pensione di vecchiaia inizia con il mese successivo al compimento dei 60 anni di età.

4. La vedova di un membro o ex membro deceduto del consiglio di governo riceve dal 1° al 5° anno di servizio il 6 percento dello stipendio computabile e dal 6° al 16° anno di servizio il 50 percento della pensione di vecchiaia.

5. La pensione per orfani ammonta al 3 percento dello stipendio computabile per ciascun figlio. Ha diritto ciascun figlio che avrebbe diritto a un assegno per figli.

6. Le pensioni per orfani vengono corrisposte anche dopo il nuovo matrimonio o dopo il decesso della vedova, ma non devono superare il 36 percento.

7. Le pensioni per vedove e orfani insieme non devono superare il 36 percento dello stipendio computabile.

8. In caso di dubbio, spetta al consiglio di governo decidere sulla ripartizione delle pensioni totali per vedove e orfani.

9. Il diritto alla pensione di vedova o per orfani inizia con il mese successivo al decesso.

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