Legge sullo stipendio e l'indennità delle autorità e delle commissioni (legge sulle autorità, BehG) (Behördengesetz, BehG) - Ambito di applicazione (BehG)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Questa legge disciplina
a. la retribuzione del consiglio di governo e delle presidenze dei tribunali;
b. l'indennità delle autorità a tempo parziale;
c. l'indennità delle commissioni.
2. Per gli organi a tempo parziale, la cui indennità non è disciplinata da questa legge, si applicano per analogia le disposizioni per il personale statale secondo la legge sull'amministrazione statale.
1. Il membro del Consiglio degli Stati viene retribuito allo stesso modo del membro del Consiglio Nazionale. Il Cantone fornisce tutte le prestazioni che non sono a carico della Confederazione.
1. I membri del consiglio cantonale ricevono un'indennità giornaliera che copre la partecipazione alle sedute del consiglio cantonale, lo studio dei documenti e le spese. L'importo è di Fr. 230.- per mezza giornata e Fr. 320.- per l'intera giornata per i membri di Engelberg, Fr. 210.- e Fr. 300.- per i membri di Lungern, e Fr. 200.- e Fr. 290.- per i membri degli altri comuni. Il 15% di questa indennità giornaliera è considerato come rimborso forfettario delle spese.
2. Per obblighi al di fuori di Obvaldo e Nidvaldo, è rimborsato anche il biglietto ferroviario di prima classe. Inoltre, si applica il regolamento sulle spese per l'amministrazione cantonale.
3. Per le commissioni del consiglio cantonale si applicano i tassi come da Art. 11 di questa legge (altre autorità e commissioni).
4. Il consiglio cantonale stabilisce un'indennità annuale per l'acquisto e la manutenzione delle infrastrutture IT personali.
1. La Presidente o il Presidente del Consiglio Cantonale riceve un'indennità presidenziale annuale forfettaria di Fr. 4 000.-, la Vicepresidente o il Vicepresidente di Fr. 800.-.
1. La retribuzione di un membro del Consiglio di governo per un incarico a tempo pieno (100 percento) corrisponde al 110 percento del salario massimo del livello funzionale 10 del personale dirigente dell'amministrazione.
1. Ogni membro del Consiglio di Stato riceve mensilmente un'indennità forfettaria per spese e costi di rappresentanza che varia da Fr. 900.- a Fr. 1 600.- a seconda del luogo di residenza. Con tale importo sono compensate tutte le spese, ad eccezione degli impegni fuori dai cantoni Obvaldo e Nidvaldo, con un forfait. Per gli impegni al di fuori dei cantoni di Obvaldo e Nidvaldo, si applicano le norme sulle spese per l'amministrazione cantonale.
2. Inoltre, il Landammann riceve un'indennità mensile di Fr. 700.- e il Landstatthalter di Fr. 300.-.
1. Gli onorari, come ad esempio per mandati in consigli di amministrazione o organi intercantonali, che spettano al membro del Consiglio di Stato per ragioni d'ufficio da parte di terzi, sono assegnati al Cantone.
2. Gli indennizzi, come i diari, le spese e le indennità di funzione, spettano direttamente al membro del Consiglio di Stato.
1. Ogni membro del Consiglio di governo aderisce all'ente previdenziale destinato all'amministrazione cantonale e riceve, in caso di assicurazione, le prestazioni regolamentari di tale ente.
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1. A favore dei membri del Consiglio di Stato esiste un'assicurazione di risparmio per la durata del loro mandato.
2. Il Cantone e i membri del Consiglio di Stato contribuiscono all'assicurazione di risparmio con un contributo annuo pari al tre percento del rispettivo stipendio secondo l'art. 5 di questa legge.
3. I versamenti sono remunerati al tasso di interesse minimo conforme alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'interesse viene aggiunto annualmente al capitale.
4. L'intero importo capitalizzato degli accantonamenti viene versato agli assicurati al momento della loro uscita dal Consiglio di Stato. In caso di decesso, l'importo viene erogato ai superstiti.
1. La retribuzione dei Presidenti dei tribunali per un incarico a tempo pieno (100 percento) è pari, in percentuale, al salario massimo del livello funzionale 10 dell'organico amministrativo
a. Presidenza del Tribunale supremo e amministrativo: 107 percento
b. Presidenza del Tribunale cantonale esecutivo: 100 percento
c. altre Presidenze dei Tribunali cantonali: 95 percento
d. * Presidenza della Commissione ricorsi fiscali: 90 percento
2. Il servizio di pronta disponibilità della Presidenza del Tribunale cantonale (come tribunale monocratico per le misure coercitive) è compensato con Fr. 7 500.- annui.
1. I membri supplenti delle autorità giudiziarie ricevono un'indennità giornaliera, che copre la partecipazione alle udienze del tribunale e le spese. L'indennità ammonta a Fr. 230.- per mezza giornata e Fr. 320.- per l'intera giornata per i membri di Engelberg, a Fr. 210.- rispettivamente Fr. 300.- per i membri di Lungern e a Fr. 200.- rispettivamente Fr. 290.- per i membri delle altre comunità. Il 15 percento di queste indennità giornaliere è considerato un rimborso forfettario delle spese.
2. Per gli incarichi fuori dai cantoni di Obvaldo e Nidvaldo viene rimborsato inoltre il biglietto ferroviario di prima classe. Si applicano inoltre le norme sulle spese per l'amministrazione cantonale.
3. Inoltre, sono concesse le seguenti indennità annuali per le vicepresidenze supplenti dei tribunali
a. Tribunale di grado superiore Fr. 1 600.-
b. Tribunale amministrativo Fr. 1 600.-
c. Tribunale cantonale Fr. 1 600.-
4. Se un membro del tribunale assume eccezionalmente la presidenza del tribunale in una questione, riceve un'indennità fino a un massimo di Fr. 1 600.-, che viene stabilita caso per caso dal tribunale.
1. Il tribunale competente fissa l'indennità per lo studio degli atti fino a un massimo di Fr. 400.- in modo uniforme per ciascun giudice e per ciascun caso. Nei processi che richiedono uno sforzo temporale straordinario, in particolare quando in un caso è necessario un ulteriore studio degli atti, l'indennità per lo studio degli atti può essere fissata fino a un massimo di Fr. 800.-.
2. Nella retribuzione delle presidenze dei tribunali è inclusa l'indennità per lo studio degli atti.
1. I membri part-time delle autorità e i membri delle commissioni ricevono indennità giornaliere che compensano la partecipazione alle riunioni, lo studio dei documenti e le spese. Queste ammontano a Fr. 150.- per metà giornata e Fr. 200.- per l'intera giornata per i membri di Engelberg, Fr. 130.- rispettivamente Fr. 180.- per i membri di Lungern, e Fr. 120.- rispettivamente Fr. 170.- per i membri delle altre comunità. Il 25 per cento di queste indennità giornaliere è considerato come compensazione forfettaria delle spese.
2. La presidente o il presidente di un'autorità o commissione part-time riceve un'indennità aggiuntiva di Fr. 100.- per ogni riunione.
3. Il consiglio di governo può determinare, caso per caso, un'indennità aggiuntiva per gli impegni straordinari dei membri della commissione, con i quali non esiste un rapporto di servizio.
4. Per gli impegni al di fuori di Obwalden e Nidwalden, il biglietto ferroviario di prima classe è rimborsato. Inoltre, si applica la regolamentazione delle spese per l'amministrazione cantonale.
1. I dipendenti in un rapporto di servizio di diritto pubblico non ricevono indennità o compensazioni per la loro collaborazione nello stato maggiore cantonale. Il periodo di impiego è considerato orario di lavoro.
2. Per gli esperti esterni, il consiglio di governo stabilisce la compensazione caso per caso. Tiene conto del grado di difficoltà del compito e della responsabilità, nonché dei costi di inattività eventualmente insorgenti per i lavoratori autonomi.
1. Nella misura in cui la presente legge non disciplina un caso specifico, si applica in modo complementare, ai rapporti di servizio, il diritto del personale cantonale in modo analogo.
1. Per integrare le prestazioni previdenziali regolamentari ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della presente legge, il dipartimento competente stipula un'assicurazione aggiuntiva pari al dieci percento del salario assicurato per i membri in carica del consiglio di governo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il cantone paga metà del premio.
2. Ai membri in carica del consiglio di governo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le rendite di vecchiaia che acquisiscono da tale momento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 e dell'art. 14 cpv. 1 della presente legge, vengono integrate fino all'ammontare delle rendite di vecchiaia che avrebbero potuto acquisire ai sensi degli art. 5 e 6 del regolamento sulle indennità delle autorità e funzionari straordinari del 27 ottobre 1971. Per il calcolo del diritto alla rendita secondo la vecchia normativa (art. 5 e 6) si considerano il 90 percento del salario lordo attuale come stipendio riconosciuto.
3. Gli ex membri così come i membri in carica del consiglio di governo al momento dell'entrata in vigore della presente legge non ricevono alcuna rendita ponte.
4. Il consiglio di governo può stipulare, in casi in cui esiste un diritto alle rendite di vecchiaia ai sensi degli art. 5 e 6 del regolamento sulle indennità delle autorità e funzionari straordinari del 27 ottobre 1971, un accordo di liquidazione sotto forma di regola di libero passaggio o una liquidazione in capitale totale o parziale.
5. ...
1. L'assicurazione di risparmio secondo l'Art. 8a di questa legge è applicabile ai membri del consiglio di governo a partire dal 1º luglio 2002.
2. Per il calcolo del diritto alla pensione secondo l'Art. 14 comma 2 di questa legge, a partire dal 1º luglio 2002 il 72 percento dello stipendio lordo attuale è considerato retribuzione computabile.
1. Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati
a. il Regolamento sulle indennità delle autorità e dei funzionari a tempo parziale del 27 ottobre 1971, ad eccezione degli articoli 5 e 6 (Disposizioni transitorie relative alle pensioni di vecchiaia);
b. Disposizioni di attuazione sulle indennità dei presidenti delle commissioni cantonali del 7 novembre 1989;
c. Disposizioni di attuazione sulle indennità di viaggio e di vitto ai membri del consiglio di governo del 24 marzo 1992;
d. Disposizioni di attuazione sulle indennità di viaggio e di vitto ai membri del consiglio del cantone, dei tribunali e delle commissioni del 24 marzo 1992;
e. ...
1. In merito ai gettoni di presenza (Art. 3, Art. 10 e 11), la presente legge entra in vigore con effetto retroattivo a partire dal 1° giugno 1999. Tutte le altre disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° luglio 1999. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.