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Art. 9 Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV) - Trattamento delle domande nel Cantone

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale
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Art. 9 Ordinanza sulla cittadinanza, OCN · Trattamento delle domande nel Cantone

1. L'ufficio competente verifica le richieste; ciò avviene indipendentemente dall'accertamento e valutazione dei fatti effettuati dall'autorità inferiore. A tale scopo, può rinviare le domande incomplete ai comuni per l'integrazione, richiedere alle persone richiedenti di integrare i documenti e, di sua iniziativa, effettuare ulteriori accertamenti.

2. L'ufficio competente sottopone le richieste con la sua proposta alla decisione della commissione cantonale di naturalizzazione.

3. La commissione di naturalizzazione non è vincolata alla valutazione dell'organo comunale di naturalizzazione.

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