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Art. 8 Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV) - Trattamento delle domande nel comune

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale
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Art. 8 Ordinanza sulla cittadinanza, OCN - Trattamento delle domande nel comune · Trattamento delle domande nel comune

1. Per la verifica dei requisiti di naturalizzazione, l'autorità istruttoria adotta gli accertamenti necessari. Può, in particolare, richiedere ulteriori documenti, condurre colloqui con le persone che presentano la domanda e raccogliere informazioni da terzi.

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4. L'autorità istruttoria sottopone le domande di naturalizzazione all'organo comunale competente per la naturalizzazione con la sua proposta di decisione. Questo organo decide in merito alle domande di naturalizzazione.

5. L'organo comunale competente inoltra la decisione relativa alla concessione della cittadinanza insieme alla documentazione della domanda all'ufficio cantonale competente.

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