Art. 2 Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV)
Art. 2 Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Compiti dei comuni
1. Il consiglio comunale attua la legislazione sulla cittadinanza nell'ambito delle competenze comunali, a meno che il diritto cantonale non designi un'altra autorità o ufficio. Esso
a. garantisce il diritto di cittadinanza comunale alle persone con cittadinanza svizzera;
b. propone all'assemblea comunale di garantire o rifiutare il diritto di cittadinanza comunale alle persone straniere;
c. * istituisce una commissione consultiva per l'esame delle domande di naturalizzazione (Art. 13 del presente regolamento);
d. decide sulla formalità delle controproposte nella procedura di naturalizzazione (Art. 15 del presente regolamento);
e. delibera sul ritiro di una domanda di naturalizzazione all'assemblea comunale, qualora la presidenza dell'assemblea venga esercitata dal consiglio comunale (Art. 19 del presente regolamento);
f. decide sulla ammissibilità di una controproposta all'assemblea comunale, qualora la presidenza dell'assemblea venga esercitata dal consiglio comunale (Art. 19 del presente regolamento);
g. * presenta alla commissione cantonale per la naturalizzazione una richiesta di dichiarazione di nullità di una naturalizzazione concessa in base al diritto cantonale (Art. 23 del presente regolamento).
2. Garantisce anche il diritto di cittadinanza comunale alle persone straniere, nella misura in cui l'assemblea comunale gli abbia affidato tale compito.