Art. 15 Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV) - Preparazione dell'assemblea comunale
Art. 15 Verordnung über das Bürgerrecht, BRV - Preparazione dell'assemblea comunale · Preparazione dell'assemblea comunale
1. Gli aventi diritto di voto saranno informati tempestivamente e per iscritto sulla richiesta presentata dal consiglio comunale all'assemblea comunale con la sua decisione.
2. L'informazione deve contenere i seguenti dati sulle persone richiedenti
a. Nome;
b. Indirizzo;
c. Età;
d. Sesso;
e. Stato civile;
f. Professione;
g. Durata della residenza in Svizzera e nel Cantone;
h. Richiesta del consiglio comunale;
i. Eventuale termine per la presentazione di controproposte.
3. La decisione del consiglio comunale e la posizione della persona richiedente possono essere visionate presso la cancelleria comunale, previa dimostrazione del diritto di voto.
4. Il consiglio comunale può stabilire che le controproposte, complete di giustificazione, siano presentate per iscritto prima dell'assemblea comunale.
5. Gli aventi diritto di voto saranno informati tempestivamente sulle basi legali pertinenti e sullo svolgimento dell'assemblea.