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Art. 14 Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV) - Obbligo di collaborazione del richiedente

Procedimento di Naturalizzazione all'Assemblea Comunale - Prima dell'Assemblea Comunale
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Art. 14 Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Obbligo di collaborazione del richiedente · Obbligo di collaborazione del richiedente

1. La persona richiedente ha un obbligo di collaborazione. Essa deve fornire al consiglio comunale le informazioni necessarie per l'applicazione della legislazione sulla cittadinanza.

2. Modifiche significative nei fatti devono essere immediatamente segnalate al consiglio comunale, allegando tutti i documenti necessari. Questo si applica fino alla decisione della commissione cantonale per la naturalizzazione.

3. La persona richiedente deve essere informata che la naturalizzazione può essere dichiarata nulla entro il termine stabilito dalla legislazione federale, se è stata ottenuta tramite dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti.

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