Art. 1 Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (legge sulla cittadinanza, BRG) (Bürgerrechtsgesetz, BRG) - Ambito di applicazione
Art. 1 Legge sulla cittadinanza, LCC - Ambito di applicazione · Ambito di applicazione
1. Per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera a norma di legge, per la riacquisizione e la naturalizzazione agevolata, è applicabile esclusivamente il diritto federale.
2. La naturalizzazione ordinaria è disciplinata dalle disposizioni di questa legge e dei suoi decreti di attuazione. Laddove queste non contengano alcuna disposizione, si applicano, per analogia, la legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit) e i suoi decreti di attuazione (di seguito denominati diritto federale).
2a. Quando il diritto federale si riferisce alle condizioni svizzere, si intendono anche le condizioni cantonali e comunali.
3. Le condizioni e la procedura per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza comunale, nella misura in cui la cittadinanza cantonale non ne è influenzata, sono disciplinate dal comune.