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111.2 BRGLCC CH-OW

Art. 1 Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (legge sulla cittadinanza, BRG) (Bürgerrechtsgesetz, BRG) - Ambito di applicazione

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Art. 1 Legge sulla cittadinanza, LCC - Ambito di applicazione · Ambito di applicazione

1. Per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera a norma di legge, per la riacquisizione e la naturalizzazione agevolata, è applicabile esclusivamente il diritto federale.

2. La naturalizzazione ordinaria è disciplinata dalle disposizioni di questa legge e dei suoi decreti di attuazione. Laddove queste non contengano alcuna disposizione, si applicano, per analogia, la legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit) e i suoi decreti di attuazione (di seguito denominati diritto federale).

2a. Quando il diritto federale si riferisce alle condizioni svizzere, si intendono anche le condizioni cantonali e comunali.

3. Le condizioni e la procedura per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza comunale, nella misura in cui la cittadinanza cantonale non ne è influenzata, sono disciplinate dal comune.

Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (legge sulla cittadinanza, BRG) (Bürgerrechtsgesetz, BRG) - Ambito di applicazione Art. 1a Legge sulla cittadinanza, LCC - Organi di naturalizzazione →

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