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101.0 KV CH-OW

Art. 98 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri

Autorità Statali e le loro Funzioni - Autorità Comunali - Comuni di Cittadini
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Art. 98 Costituzione Cantonale, CC · Poteri

1. Nella competenza dell'Assemblea della comunità civica rientrano

1. per la durata del mandato di quattro anni, l'elezione di un consiglio della comunità civica composto da cinque a nove membri;

2. * l'ammissione di stranieri alla cittadinanza comunale.

1a

L'Assemblea della comunità civica può, nel regolamento comunale, delegare la competenza per l'ammissione di stranieri alla cittadinanza comunale al consiglio della comunità civica o a una commissione di naturalizzazione.

1b

Se delega tale facoltà a una commissione di naturalizzazione, può assegnare a quest'ultima nel regolamento comunale anche la competenza per l'ammissione di svizzeri alla cittadinanza comunale.

2. Le ulteriori competenze si orientano mutatis mutandis secondo le disposizioni relative alla comunità degli abitanti.

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