Art. 98 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri
Art. 98 Costituzione Cantonale, CC · Poteri
1. Nella competenza dell'Assemblea della comunità civica rientrano
1. per la durata del mandato di quattro anni, l'elezione di un consiglio della comunità civica composto da cinque a nove membri;
2. * l'ammissione di stranieri alla cittadinanza comunale.
1a
L'Assemblea della comunità civica può, nel regolamento comunale, delegare la competenza per l'ammissione di stranieri alla cittadinanza comunale al consiglio della comunità civica o a una commissione di naturalizzazione.
1b
Se delega tale facoltà a una commissione di naturalizzazione, può assegnare a quest'ultima nel regolamento comunale anche la competenza per l'ammissione di svizzeri alla cittadinanza comunale.
2. Le ulteriori competenze si orientano mutatis mutandis secondo le disposizioni relative alla comunità degli abitanti.