Art. 94 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Competenza del Consiglio Comunale
Art. 94 Costituzione del Cantone, CC · Competenza del Consiglio Comunale
1. Al Consiglio Comunale spettano
1. l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale;
2. l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea comunale;
3. l'applicazione della costituzione, delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti nonché l'esecuzione delle decisioni e delle disposizioni delle autorità cantonali;
4. la preparazione delle proposte all'assemblea comunale;
5. la cura per la quiete pubblica, l'ordine, la moralità e la salute;
6. la redazione del bilancio preventivo;
7. * la deliberazione su tutte le spese liberamente determinabili, destinate allo stesso scopo, che si verificano una sola volta fino a 50 000 franchi e su spese ricorrenti annuali fino a 10 000 franchi, nella misura in cui non siano previste nella regolamentazione comunale diverse soglie di spesa; inoltre, sulle spese che sono prescritte alla comunità dalla legislazione o per le quali la legislazione o una deliberazione dell'assemblea comunale trasferisce al consiglio comunale poteri ulteriori, nonché sulle spese per la manutenzione degli edifici, delle strutture e delle attrezzature di proprietà della comunità;
8. l'emissione di ordinanze e regolamenti;
9. la scelta del personale comunale e la conclusione dei relativi contratti di servizio;
10. l'amministrazione del patrimonio comunale.