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101.0 KV CH-OW

Art. 93 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri

Autorità statali e loro funzioni - Autorità comunali - Comuni di abitanti e distretti
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Art. 93 Costituzione Cantonale, CC - Poteri · Poteri

1. Nella competenza dell'assemblea comunale rientrano

1. la determinazione del numero dei consiglieri comunali nell'ambito di cinque a tredici membri;

2. per la durata di quattro anni l'elezione

a. dei consiglieri comunali,

b. dei membri del consiglio cantonale,

c. * ...

d. del messo comunale,

e. della commissione di revisione dei conti;

3. * l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio, a Engelberg con la denominazione di Talammann e Statthalter, per la durata di un anno, a meno che l'ordinamento comunale non preveda una durata più lunga;

4. la decisione sull'adozione, l'abrogazione o la modifica di ordinanze e regolamenti di carattere generale, a condizione che sia stata presentata una richiesta d'iniziativa o sia stato esercitato il referendum;

5. * l'approvazione annuale del conto comunale e del preventivo;

6. la determinazione dell'aliquota fiscale;

7. la deliberazione sulle proposte del consiglio comunale e degli elettori.

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