Art. 93 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri
Art. 93 Costituzione Cantonale, CC - Poteri · Poteri
1. Nella competenza dell'assemblea comunale rientrano
1. la determinazione del numero dei consiglieri comunali nell'ambito di cinque a tredici membri;
2. per la durata di quattro anni l'elezione
a. dei consiglieri comunali,
b. dei membri del consiglio cantonale,
c. * ...
d. del messo comunale,
e. della commissione di revisione dei conti;
3. * l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio, a Engelberg con la denominazione di Talammann e Statthalter, per la durata di un anno, a meno che l'ordinamento comunale non preveda una durata più lunga;
4. la decisione sull'adozione, l'abrogazione o la modifica di ordinanze e regolamenti di carattere generale, a condizione che sia stata presentata una richiesta d'iniziativa o sia stato esercitato il referendum;
5. * l'approvazione annuale del conto comunale e del preventivo;
6. la determinazione dell'aliquota fiscale;
7. la deliberazione sulle proposte del consiglio comunale e degli elettori.