101.0
KV
CH-OW
Art. 89 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Sorveglianza
Le autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
Art. 89 Costituzione cantonale, CC · Sorveglianza
1. Le comunità sono soggette alla supervisione del consiglio di governo. Salvo diversa disposizione legislativa, la competenza di controllo del consiglio di governo si estende solo alla legittimità delle deliberazioni.
2. In caso di grave violazione dei doveri, il consiglio di governo può adottare misure adeguate e, se necessario, limitare il diritto di autogoverno. Contro queste misure, l'autorità comunale interessata può presentare ricorso al consiglio cantonale entro venti giorni.
3. I regolamenti comunali necessitano dell'approvazione formale da parte del consiglio di governo.