101.0
KV
CH-OW
Art. 88 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Diritto di ricorso
Le autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
Art. 88 Costituzione cantonale, CC · Diritto di ricorso
1. Contro le decisioni del consiglio comunale e dell'assemblea comunale può essere presentato ricorso al consiglio di governo entro venti giorni.
2. In caso di violazione dei diritti privati è riservato il normale processo civile.