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101.0 KV CH-OW

Art. 88 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Diritto di ricorso

Le autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
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Art. 88 Costituzione cantonale, CC · Diritto di ricorso

1. Contro le decisioni del consiglio comunale e dell'assemblea comunale può essere presentato ricorso al consiglio di governo entro venti giorni.

2. In caso di violazione dei diritti privati è riservato il normale processo civile.

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