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101.0 KV CH-OW

Art. 87 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Referendum Facoltativo

Autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
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Art. 87 Costituzione del Cantone, CC · Referendum Facoltativo

1. I regolamenti e le ordinanze di carattere generale emanati o modificati dal consiglio comunale devono essere sottoposti all'assemblea comunale, qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto venga richiesto per iscritto da cinquanta cittadini attivi.

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