101.0
KV
CH-OW
Art. 87 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Referendum Facoltativo
Autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
Art. 87 Costituzione del Cantone, CC · Referendum Facoltativo
1. I regolamenti e le ordinanze di carattere generale emanati o modificati dal consiglio comunale devono essere sottoposti all'assemblea comunale, qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto venga richiesto per iscritto da cinquanta cittadini attivi.