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101.0 KV CH-OW

Art. 86 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Diritto d'iniziativa

Autorità statali e le loro funzioni - Autorità comunali - Disposizioni generali
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Art. 86 Costituzione cantonale, CC · Diritto d'iniziativa

1. Ogni cittadino attivo ha il diritto di presentare al consiglio comunale, in forma di sollecitazione generale o di proposta dettagliata, domande su materie che rientrano nella competenza dell'assemblea comunale. Il consiglio comunale deve presentare tali domande per la votazione entro un anno. Se una sollecitazione generale viene adottata come decisione, una proposta dettagliata deve essere presentata all'assemblea comunale entro un anno.

2. Le domande devono riguardare un unico argomento e devono includere una motivazione.

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