Legislator Giurisprudenza & Legislazione
101.0 KV CH-OW

Art. 85 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Organizzazione

Potestà statali e le loro funzioni - Potestà comunali - Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (118 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 85 Costituzione cantonale, CC · Organizzazione

1. Assemblea comunale, Consiglio comunale, Presidente del comune e Commissione di revisione dei conti sono gli organi del comune.

2. La Commissione di revisione dei conti è composta da tre a cinque membri, che non possono appartenere al Consiglio comunale. È di sua competenza l'esame del bilancio finanziario, in particolare dei conti comunali, e la presentazione delle proposte all'Assemblea comunale.

3. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione dei comuni possono essere emanate per legge.

4. Inoltre, l'organizzazione e l'amministrazione del comune possono essere regolate in un regolamento comunale.

← Art. 84 Costituzione del Cantone, CC - Associazioni di scopo Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Sovranità Art. 86 Costituzione cantonale, CC →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →