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KV
CH-OW
Art. 8 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Insegnamento della religione
Chiesa e Stato
Art. 8 Costituzione del Cantone, CC - Insegnamento della religione · Insegnamento della religione
1. L'insegnamento della religione è una materia scolastica a tutti i livelli scolastici.
2. Esso viene impartito dagli insegnanti di religione delle chiese riconosciute di diritto pubblico. Con il consenso della chiesa, le scuole possono far impartire l'insegnamento biblico dai loro docenti.