Legislator Giurisprudenza & Legislazione
101.0 KV CH-OW

Art. 8 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Insegnamento della religione

Chiesa e Stato
Apri la fonte ufficiale Atto completo (118 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 Costituzione del Cantone, CC - Insegnamento della religione · Insegnamento della religione

1. L'insegnamento della religione è una materia scolastica a tutti i livelli scolastici.

2. Esso viene impartito dagli insegnanti di religione delle chiese riconosciute di diritto pubblico. Con il consenso della chiesa, le scuole possono far impartire l'insegnamento biblico dai loro docenti.

← Art. 7 Costituzione del Cantone, CC - Relazione con la Diocesi Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Sovranità Art. 9 Costituzione Cantonale, CC - Giorni festivi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →