Art. 76 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri Governativi
Art. 76 Costituzione Cantonale, CC · Poteri Governativi
1. Il Consiglio di Stato è l'autorità esecutiva suprema del Cantone; gli compete la gestione di tutte le attività che rientrano nelle attribuzioni di un governo. Esso rappresenta il Cantone verso l'esterno.
2. È in particolare autorizzato a
1. eseguire la Costituzione, le leggi e i regolamenti mediante proprie disposizioni e istruzioni alla pubblica amministrazione;
2. eseguire le deliberazioni e le decisioni di altre autorità cantonali, a meno che tali competenze non siano riservate ad altri organi specifici;
3. * determinare l'organizzazione dell'amministrazione cantonale e procedere alle elezioni e alle nomine, a meno che la legislazione stabilisca diversamente l'organizzazione o affidi l'elezione e la nomina ad un'altra istanza;
4. supervisionare l'intera amministrazione statale e sorvegliare i comuni, le corporazioni e le istituzioni autoamministrate secondo la legislazione vigente;
5. giudicare i reclami contro i dipartimenti, i comuni e le corporazioni, salvo che la competenza sia di un tribunale;
6. concedere le concessioni cantonali;
7. rilasciare permessi e brevetti, nella misura in cui ciò non sia trasferito, secondo la legislazione, ad un'altra autorità;
8. * deliberare, salvo disposizioni più ampie a lui conferite dalla legislazione o mediante delibera del Consiglio cantonale, spese straordinarie destinate a scopo specifico fino a 200 000 franchi e spese annuali ricorrenti fino a 50 000 franchi;
9. gestire il patrimonio cantonale, in particolare mantenere gli edifici e le strutture cantonali;
10. presentare pareri;
11. * ...
12. * esercitare il diritto di grazia, nella misura in cui questo non sia riservato al Consiglio cantonale;
13. adempiere a tutti gli altri compiti a lui affidati dalla legislazione.