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101.0 KV CH-OW

Art. 75 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri regolamentari

Poteri dello Stato e loro Funzioni - Poteri Cantonali - Consiglio di Governo
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Art. 75 Costituzione del Cantone, CC - Poteri regolamentari · Poteri regolamentari

1. Il Consiglio di Stato è competente per l’emanazione di

1. Disposizioni di esecuzione relative a norme di diritto federale, a condizione che esse si limitino a disciplinare la procedura e la competenza;

2. Disposizioni di esecuzione relative a leggi cantonali che prevedono la delega al Consiglio di Stato, e a regolamenti del consiglio cantonale;

3. Decreti urgenti a carattere temporaneo. Questi devono essere sottoposti al consiglio cantonale il prima possibile, che decide sulla loro ulteriore validità e scadenza.

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