101.0
KV
CH-OW
Art. 75 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Poteri regolamentari
Poteri dello Stato e loro Funzioni - Poteri Cantonali - Consiglio di Governo
Art. 75 Costituzione del Cantone, CC - Poteri regolamentari · Poteri regolamentari
1. Il Consiglio di Stato è competente per l’emanazione di
1. Disposizioni di esecuzione relative a norme di diritto federale, a condizione che esse si limitino a disciplinare la procedura e la competenza;
2. Disposizioni di esecuzione relative a leggi cantonali che prevedono la delega al Consiglio di Stato, e a regolamenti del consiglio cantonale;
3. Decreti urgenti a carattere temporaneo. Questi devono essere sottoposti al consiglio cantonale il prima possibile, che decide sulla loro ulteriore validità e scadenza.