Art. 70 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Competenze materiali
Art. 70 Costituzione cantonale, CC · Competenze materiali
1. Nella competenza del Consiglio Cantonale rientrano quindi
1. la discussione delle proposte e la presentazione delle richieste a favore della votazione popolare;
2. l'interpretazione della Costituzione cantonale, delle leggi e dei regolamenti, tuttavia mai in un caso pendente davanti al giudice;
3. la supervisione generale sull'amministrazione statale e l'amministrazione della giustizia, in particolare l'esame e l'approvazione dei rapporti di rendiconto;
4. la redazione del preventivo annuale nonché l'esame e l'approvazione dei conti statali, amministrativi e dei fondi;
5. * la deliberazione su tutte le spese prescritte al cantone dal diritto federale o per le quali il Consiglio Cantonale è autorizzato dalla legge, nonché, sotto riserva del referendum finanziario, su tutte le spese liberamente determinabili, destinate allo stesso scopo, una tantum e ricorrenti annualmente, che non rientrano nella competenza del Consiglio Governativo;
6. * l'acquisto di terreni per garantire riserve di terreno per compiti cantonali;
7. la deliberazione sull'assunzione e il rinnovo di prestiti a lungo termine;
8. * l'esercizio del diritto di grazia per pene detentive;
9. la decisione sui conflitti di competenza tra autorità cantonali tra loro nonché tra un'autorità cantonale e una comunale;
10. * la decisione sulla legittimità costituzionale e sul trattamento delle iniziative popolari presentate;
11. * ...
12. l'esercizio dei diritti spettanti al cantone ai sensi della Costituzione federale nei confronti della Confederazione;
13. * la decisione sull'adesione ad accordi intercantonali nonché sulla conclusione di atti giuridici con la diocesi, sotto riserva del referendum finanziario e nella misura in cui tali competenze non siano trasferite al Consiglio Governativo dalla legislazione;
14. tutte le altre funzioni affidategli dalla legislazione.